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Per l’acconto Iva 2020 via libera alla doppia scadenza



Come ogni anno i soggetti passivi Iva sono tenuti al versamento dell’acconto. La scadenza ordinaria è prevista per il 27 dicembre ma quest’anno slitta a lunedì 28 in quanto il 27 è domenica. L’acconto Iva è un adempimento obbligatorio per gli operatori economici ai quali il Fisco chiede di versare un anticipo d’imposta per mezzo del modello F24. Per i contribuenti Iva mensili la somma da corrispondere è un acconto del versamento relativo al mese di dicembre (con il codice tributo 6013); per i contribuenti Iva trimestrali si tratta di un anticipo del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale oppure, del versamento dovuto per il quarto trimestre per i contribuenti cd. speciali (con il codice tributo 6035).

La Camera dei deputati, lo scorso 18 dicembre, ha convertito definitivamente in legge il decreto Ristori (Dl n. 137/2020) che assorbe l’articolo 2 del decreto legge Ristori-quater (Dl n. 157/2020). Ciò ha determinato, per alcune categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di dicembre 2020. L’articolo 2 citato, in realtà, non menziona l’acconto Iva del 28 dicembre 2020. Tuttavia è opinione condivisa che il rinvio sia onnicomprensivo e inglobi, pertanto, l’acconto Iva tra i versamenti prorogati. Lo slittamento disposto dal legislatore è generico e non si limita alle scadenze Iva; vi rientrano, pertanto, le ritenute e i contributi di dicembre.

Per effetto della conversione del decreto Ristori si è determinata una doppia scadenza per il versamento dell’acconto Iva. A quella ordinaria del 27 dicembre (scivolata al 28) si aggiunge la scadenza del 16 marzo 2021 riservata ai contribuenti che a causa della pandemia da Covid-19 hanno registrato difficoltà economiche.
Il decreto convertito in legge che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sospende i termini che scadono a dicembre per il versamento di:

  • Iva, acconto compreso;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Il rinvio dei versamenti di dicembre 2020 riguarda le partite Iva con ricavi/compensi non superiori a 50 mila euro nell’anno 2019 e che nel mese di novembre 2020 abbiano registrato una diminuzione di fatturato/corrispettivi pari almeno al 33% rispetto all’analogo mese del 2019. Beneficiano del rinvio anche i titolari di partita Iva che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019 e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Possono accedere alla proroga, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato/corrispettivi:

  • i contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, purché abbiano domicilio fiscale o sede nel territorio nazionale;
  • i ristoratori che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata o massima gravità e livello di rischio alto;
  • i soggetti oggetto di misure restrittive che operano in uno dei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto legge n. 149/2020 o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un alto livello di rischio. (c.d. zone rosse).

I pagamenti sospesi causa pandemia potranno essere corrisposti, senza applicazione di sanzioni né interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 marzo 2021.

I contribuenti che non hanno accesso alla proroga sono tenuti a versare l’acconto Iva entro la scadenza ordinaria. L’acconto, tuttavia, non è dovuto se l’importo da versare è inferiore a 103,29 euro.

Società di capitali, società di persone, ditte individuali e lavoratori autonomi hanno a disposizione tre metodi per determinare l’ammontare dell’acconto Iva dovuto, questi sono:

  • Metodo storico;
  • Metodo previsionale;
  • Metodo analitico.

Ognuno presenta caratteristiche diverse e si presta ad essere utilizzato in presenza di particolari situazioni. L’importo dell’acconto versato sarà poi scomputato dalla liquidazione relativa al mese di dicembre o dalla liquidazione relativa al quarto trimestre, per i soggetti trimestrali ‘per natura’ o ancora dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2020, per i soggetti trimestrali ‘per opzione’.

Il metodo storico per calcolare l’acconto Iva è quello più utilizzato. L’importo viene determinato sulla base del dato ‘storico’ del 2019, ossia sulla base del saldo Iva dell’anno precedente per i contribuenti trimestrali o della liquidazione Iva del mese di dicembre per i contribuenti mensili. Con questo metodo l’acconto Iva è pari all’88% dell’Iva dovuta in relazione al:

  • mese di dicembre dell’anno precedente (ossia il 2019) per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità mensile;
  • saldo dell’anno precedente per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale;
  • quarto trimestre dell’anno precedente per i contribuenti ‘trimestrali speciali’ (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica ecc.).

In alternativa al metodo storico, i contribuenti possono determinare l’acconto Iva sulla base del dato ‘previsionale’, ossia sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Anche con questo metodo l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso, per i contribuenti trimestrali. Essendo un metodo che si basa sulla previsione dell’andamento aziendale nel periodo considerato c’è da mettere in conto il rischio di essere sanzionato qualora il versamento, una volta liquidata definitivamente l’Iva, si rivelasse inferiore alla somma dovuta. Chi opta per questo metodo deve verificare che l’acconto versato provvisoriamente non sia inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dalla dichiarazione Iva relativa all’anno in corso.

La terza via per determinare l’acconto Iva è costituita dal metodo analitico che si basa sulle operazioni effettuate nell’ultimo mese o trimestre e fino al 20 dicembre. Con questo metodo il contribuente può calcolare l’acconto Iva in misura pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria effettuata considerando:

  • le operazioni attive inserite nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° al 20 dicembre se si tratta di contribuenti mensili o dal 1°ottobre al 20 dicembre se si tratta di contribuenti trimestrali;
  • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1°novembre al 20 dicembre;
  • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1°dicembre al 20 dicembre se si tratta di contribuenti mensili o dal 1°ottobre al 20 dicembre se si tratta di contribuenti trimestrali.

È bene ricordare che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto Iva trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. Il contribuente che non adempie entro la scadenza del 28 dicembre può sanare l’irregolarità avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 Dlgs n. 472/97). Ciò purché al contribuente non sia stata notificata la cartella di pagamento o l’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione.

a cura di Ugo Cacaci