Il punto Fiscale

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Per le detrazioni al 19% pagamenti in modalità tracciabile



La legge di Bilancio 2020 ha disposto che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19% ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir e in altre prescrizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili. Questa disposizione non trova applicazione in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie fornite da strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che, quindi, potranno continuare ad essere corrisposte in contanti.

Hanno l’obbligo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione Irpef le visite mediche effettuate presso strutture private, le visite specialistiche con medici non accreditati al SSN, le spese per ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate, le spese d’istruzione scolastiche e universitarie, quelle per i canoni di locazione di studenti fuori sede o per la pratica di una disciplina sportiva, le spese veterinarie e per remunerare colf e badanti, le erogazioni liberali e le spese funebri.

Affinché queste spese siano detraibili è opportuno controllare che il documento commerciale riporti la modalità di pagamento prescelta e che sia stato indicato il metodo di pagamento tracciabile utilizzato. Il contribuente farà bene a conservare la copia della ricevuta di pagamento insieme alla fattura o ricevuta.

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati relativi alle spese descritte forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusivamente quelli sostenuti con moneta elettronica ossia con bancomat, carte di credito, debito, prepagate, bonifico bancario/postale, assegno bancario o circolare.

L’Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti pubblicati il 16 ottobre 2020, ha indicato le nuove regole per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai contribuenti nel corso del 2020. Non si tratta, in realtà, di un nuovo adempimento ma di una modifica delle regole già esistenti che riguardano i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati alla precompilata. Sono, in realtà, molti gli interessati: professionisti sanitari e strutture sanitarie private non accreditate, veterinari e cliniche veterinarie, asili nido, università, enti del terzo settore e agenzie di onoranze funebri. Questi dovranno inviare solo le spese detraibili effettuate dai contribuenti con moneta elettronica. Inoltre l’obbligo è retroattivo e coinvolge tutte le spese sostenute dal 1°gennaio 2020. Spese che beneficiano della detrazione del 19% ai fini Irpef.

Le nuove regole obbligano i soggetti sopra elencati a controllare le prestazioni rese dallo scorso 1°gennaio, stralciando tutti i pagamenti effettuati con denaro contante in quanto potranno essere trasmessi solo gli oneri pagati con strumenti di pagamento tracciabili.

Si salvano, in quanto esenti da tracciatura, le farmacie, i rivenditori di dispositivi medici come pure le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate al SSN che trasmetteranno tutti i dati senza necessità di verificare le modalità di incasso.

La legge n. 160/2019 (manovra 2020) ha introdotto anche dei limiti di detrazione che scattano nei confronti dei contribuenti che vantano entrate superiori a 120 mila euro. In tal caso la detrazione decresce progressivamente con l’aumentare del reddito. Se si superano i 240mila euro, invece, la detrazione si annulla. Inoltre è stato esteso ad altre 19 categorie di professionisti sanitari l’obbligo di trasmettere i dati e gli importi percepiti al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione del modello 730 precompilato del 2020. Tra le categorie interessate troviamo i fisioterapisti, i biologi, i dietisti, i logopedisti, gli educatori professionali, gli ortottisti e i podologi.

a cura di Ugo Cacaci