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Per le ripetizioni private svolte con regolarità il docente part-time deve possedere la partita Iva



Il regime agevolativo speciale previsto dalla legge n. 145/2018 da applicare sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra, riguarda la tassazione del reddito e non dispone in merito alla disciplina dell’Iva.

12 marzo 2024 – Ore 18:25

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 63/2024, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al docente part-time intenzionato a continuare ad impartire ripetizioni private.

L’istante informa che dopo aver superato il concorso ordinario docenti, dal 1°settembre 2023 è diventato titolare di cattedra presso una scuola statale. Aggiunge di essere intenzionato a lavorare part-time al fine di continuare ad impartire, con regolarità, lezioni private e di esserne stato autorizzato dalla dirigente scolastica. 

I dubbi dell’insegnante vertono in merito all’applicazione della misura agevolativa che prevede un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private. In particolare chiede se sui compensi maturati è dovuta solo la tassazione diretta del 15%. 

L’Agenzia delle Entrate informa che la legge di Bilancio 2019 ha introdotto la disciplina del regime speciale applicabile ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. A tale attività si applica, a decorrere dal 1°gennaio 2019, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari. 

In merito all’applicazione di tale regime agevolativo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, ha fornito chiarimenti precisando che le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo, né rilevano, ai fini delle detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini del calcolo dell’Isee.

Il regime speciale di carattere sostitutivo riguarda la tassazione del reddito e non incide ai fini della disciplina dell’Iva, per la quale restano applicabili le regole ordinarie. Ai fini dell’applicazione dell’imposta è necessario verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’art. 1 Dpr n. 633/1972.

Lo svolgimento di ripetizioni private verso corrispettivo, integra il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta. Chiarito il presupposto territoriale e quello oggettivo, a rilevare nel caso in esame  è la sussistenza del requisito dell’abitualità. L’insegnante/istante aveva, infatti, aperto la partita Iva per svolgere l’attività di docenza in modo abituale e la sua intenzione è quella di continuare a farlo anche dopo l’assunzione a scuola. Lo svolgimento con regolarità di ⅚ lezioni a settimana configura il requisito della abitualità che richiede il possesso della partita Iva. 

La circolare precisa che il regime speciale proprio della legge n. 145/2018 e quello forfetario della legge n. 190/2014 non sono tra loro compatibili. L’insegnante, pertanto, dovrà mantenere la partita Iva e poi valutare se: continuare ad applicare il regime forfetario con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l’aliquota del 15%, senza applicazione dell’Iva, ma con obbligo di fatturazione o applicare il regime speciale, con applicazione dell’imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi derivanti dall’attività di ripetizioni private, con obbligo di fattura, in regime di esenzione.