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Per l’Imu dei pensionati residenti all’estero riduzione dell’imposta del 50%



12 giugno 2023 – Ore 16:00

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Il 16 giugno scade il termine per pagare l’acconto Imu 2023 con le aliquote del 2022.  La disciplina prevede agevolazioni, detrazioni e riduzioni d’imposta. Tra queste ultime i pensionati residenti all’estero devono tenere conto del ritorno alla regola ordinaria per il calcolo dell’Imposta municipale sugli immobili. Regola ordinaria che prevede una riduzione del 50% dell’aliquota. Lo scorso anno, eccezionalmente, la riduzione era stata potenziata al 62,5%.

I pensionati con residenza fiscale all’estero e immobili in Italia hanno visto cambiare molte volte la normativa. Fino al 2019, infatti, gli iscritti all’Aire titolari di pensione residenti all’estero non erano tenuti a versare le imposte patrimoniali sulla prima casa. La legge di Bilancio 2020 ha però eliminato l’esenzione per impedire la procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea secondo la quale il regime agevolato previsto per i pensionati connazionali residenti all’estero era discriminatorio nei confronti di cittadini di altri Paesi Ue, possessori di immobili in Italia. 

La legge n. 178/2020, meglio nota come Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2021, ha di nuovo modificato l’Imu per i pensionati esteri. Il beneficio consisteva, infatti, in un riduzione dell’imposta da versare e non più in una esenzione totale.  L’articolo 1, comma 48, ha previsto che: ‘A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi’. 

Le nuove regole predisposte per calcolare l’imposta dovuta dai pensionati residenti all’estero miravano a colmare il vuoto lasciato dall’esenzione prevista fino al 2019. 

Dall’anno 2021, come detto, l’esenzione totale è stata sostituita con una riduzione dell’imposta da corrispondere. Ha fatto eccezione il 2022 per il quale la legge di Bilancio 2022 ha disposto la riduzione dell’Imu dalla misura del 50% a quella del 37,50%. In sostanza il legislatore ha deciso di riconoscere un sensibile abbattimento dell’imposta.

Per i pensionati esteri la legge n. 234/2021 ovvero la legge di Bilancio 2022 ha modificato ancora le disposizioni agevolative. L’articolo 1, comma 743, prevede infatti che ‘Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5%. Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022’. 

Dal testo emerge chiaramente che per l’anno 2022 l’Imu che i pensionati esteri dovevano versare su un’unica abitazione non locata o data in comodato era pari al 37,5% dell’imposta dovuta.

Tornando ad oggi, ovvero al 2023, per calcolare l’imposta sulla casa si applica la regola ordinaria che prevede una riduzione del 50%. Lo sconto a vantaggio dei pensionati residenti fiscalmente all’estero sulle imposte da versare per immobili posseduti o detenuti in Italia è  però condizionato ad una serie di requisiti. Deve trattarsi, infatti, di abitazioni ‘a disposizione’ cioè non occupate, non locate o date in comodato d’uso; l’agevolazione vale poi per un solo immobile ad uso abitativo; l’immobile deve essere posseduto (in Italia) a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti titolari di trattamenti pensionistici maturati in regime di convenzione internazionale con l’Italia che sono residenti all’estero in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

I pensionati interessati possono attestare di possedere i requisiti appena indicati con la presentazione della dichiarazione Imu, nella quale dovranno annullare la casella ‘riduzione’ ed indicare nelle annotazioni che sussistono i requisiti previsti dalla manovra 2021.

Rispetto al passato la normativa non richiede più il requisito dell’iscrizione all’Aire (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) perché l’agevolazione si estende anche a chi non è cittadino italiano. Nel corso di Telefisco 2021, infatti, il ministero dell’Economia ha precisato che la riduzione dell’Imu del 50% riguarda non solo i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire, ma in generale tutti i soggetti non residenti titolari di una pensione internazionale, ovvero in regime di totalizzazione internazionale, con contribuzione in parte italiana ed in parte estera. 

Al dimezzamento dell’Imu si affianca, sempre a favore dei pensionati residenti all’estero, una riduzione della Tari, ovvero della tassa sui rifiuti il cui importo è ridotto di due terzi rispetto alla misura ordinaria. La normativa precisa che sia per lo sconto Imu (50%) che per la riduzione Tari (66,6%) l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto non deve essere locato o concesso in comodato d’uso gratuito.