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Piattaforme digitali: comunicazione dati obbligatoria



Per l’attività di intermediazione svolta le piattaforme digitali sono tenute alla comunicazione dei dati relativi alle prenotazioni online anche se non si occupano direttamente degli incassi.

07 giugno 2024 – Ore 18:00

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Una società, per mezzo di una piattaforma digitale di prenotazione alberghiera, è impegnata nella promozione e nella commercializzazione del territorio italiano.

La piattaforma opera come intermediario tra la struttura alberghiera e il cliente finale. Dunque, non gestisce direttamente né le transazioni né i pagamenti e non trattiene dati sensibili dei clienti. 

La tipologia di attività svolta ha indotto l’istante a chiedere chiarimenti in merito all’obbligo di comunicare i dati delle operazioni poste in essere sul proprio portale informatico, alla luce di quanto previsto dal Dlgs n. 32/2023. I dubbi riguardano la nozione di ‘piattaforma’ e di ‘corrispettivo’. 

L’istante precisa che la piattaforma non accredita alcun corrispettivo al venditore per l’attività da questa esercitata. La struttura alberghiera, infatti, incassa il corrispettivo direttamente dal cliente, mentre alla società riconosce una commissione per l’attività di intermediazione posta in essere. 

Il contrasto di fenomeni purtroppo crescenti come frodi, evasione ed elusione fiscale, facilitate dalla rapida digitalizzazione dell’economia, ha indotto i Paesi membri della Ue ad adottare misure affinché i gestori delle piattaforme digitali comunicassero alle autorità nazionali competenti i dati dei venditori e le attività negoziate sulle piattaforme. Questo ha consentito alle Amministrazioni fiscali di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle piattaforme. 

Considerata la crescente rilevanza del ruolo delle piattaforme digitali, nel 2020 sono state elaborate in ambito Ocse le ‘Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy’ che garantiscono uno scambio di informazioni equivalente a quello disciplinato dalla Dac 7 , ovvero dalla direttiva Ue 2021/514 di cui l’Italia ha dato attuazione con il Dlgs 1°marzo 2023 n. 32. 

Proprio il decreto n. 32 impone ai gestori di piattaforme digitali una serie di obblighi come di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell’identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme, di comunicare alle Entrate una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi. 

Con il provvedimento del 20 novembre 2023 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori delle piattaforme online. I soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste avvalendosi dei servizi telematici delle Entrate. 

Ritornando al caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria la stessa ritiene che l’attività di intermediazione condotta tramite la piattaforma web dedicata alle prenotazioni alberghiere, permetta di configurare in capo all’istante lo status di ‘gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione’. 

Consentendo l’interazione tra strutture ricettive e clientela la piattaforma assicura alla società lo svolgimento delle proprie attività e non appare rilevante l’obiezione dell’istante che non si occupa degli incassi per le attività di soggiorno.

L’articolo 2 del Decreto legislativo 1°marzo 2023 n. 32 nel disporre che la nozione di ‘piattaforma’ ‘include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività pertinente’, comprende nel perimetro definitorio anche accordi di pagamento e riscossione del corrispettivo, senza che tale funzione costituisca presupposto necessario ai fini della qualificazione di una piattaforma rilevante. 

A favore gioca anche il fatto che tra le informazioni da comunicare figura l’identificativo del conto finanziario sul quale accreditare il corrispettivo, se conosciuto dal gestore della piattaforma. 

Per i motivi espressi ed enunciati l’Amministrazione finanziaria sostiene che l’istante, per le attività descritte, assume la qualifica di ‘gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione’, divenendo, pertanto, destinataria degli adempimenti disciplinati dagli articoli 10 e seguenti del decreto in parola.