Polizze assicurative per soci abilitati al rilascio del visto di conformità: la Stp è abilitata ma nel rispetto di condizioni e requisiti
01 giugno 2023 – Ore 17:50
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Nulla impedisce che il professionista attivo presso uno studio associato utilizzi come garanzia la polizza assicurativa per i rischi professionali stipulata dallo studio, a patto che la stessa preveda adeguata copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti.
È quanto si legge nella risposta a interpello n. 335/2023 dell’Agenzia delle Entrate al quesito formulato da una società tra professionisti relativamente alla polizza assicurativa necessaria per l’abilitazione al rilascio del visto di conformità.
L’istante, una Società tra professionisti, esercita l’attività di commercialista ed opera attraverso studi professionali dislocati in diverse città del territorio nazionale, erogando servizi di consulenza aziendale, tributaria, giuridica, societaria e contabile, compreso il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi dei propri clienti.
Chiede se possa stipulare la polizza assicurativa, quale soggetto contraente, per conto dei professionisti assicurati che procedono all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali da loro vistate o se il contratto di assicurazione debba essere stipulato direttamente dal singolo socio.
Tra i soggetti incaricati della trasmissione l’Agenzia delle Entrate cita, tra l’altro, le società commerciali di servizi contabili, le società tra professionisti, le associazioni tra avvocati nonché i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale.
In merito alla polizza assicurativa l’articolo 22 del decreto del Ministero dell’Economia 31 maggio 1999 n. 164, al primo comma, prevede che ‘I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) Dlgs n. 241/1997’.
L’articolo 22 in parola non vieta che la stessa polizza sia stipulata da un soggetto terzo a favore del professionista assicurato. Dunque, il professionista che opera in uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio, purché questa preveda una copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti e nel rispetto delle condizioni.
Non ci sono impedimenti, quindi, a che la Stp stipuli, in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che intendono essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Naturalmente è necessario che sia garantita la copertura di tutti i rischi, ovvero sia previsto un ‘massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro’.
È necessario, inoltre, che in capo a tutti i professionisti assicurati siano rispettati i requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 21 del decreto n. 164/1999 e che la polizza riporti il socio o i soci della Stp a favore del quale/dei quali la stessa è stipulata.
La polizza deve tenere conto dell’attività effettuata dal singolo professionista assicurato e del numero complessivo dei clienti fruitori del visto di conformità. La stessa andrà adeguata, nel tempo, qualora il numero dei clienti dovesse aumentare.