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Precompilata e comunicazione spese sanitarie: non cambiano per il 2021 le procedure esistenti



02 ottobre 2021 – Ore 21:30
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 settembre 2021, ha recepito le novità introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia del 16 luglio scorso che ha ampliato la platea delle figure professionali tenute a trasmettere i dati delle spese sanitarie relativi alle prestazioni erogate.

Il presente provvedimento convalida le modalità di utilizzo delle nuove informazioni che dall’anno d’imposta 2021 entreranno nella precompilata. Ai fini della predisposizione del provvedimento il direttore Ruffini ha consultato il Garante per la protezione dei dati personali per stabilire le modalità tecniche di utilizzo dei dati contenuti nei commi 2 e 3 del Dlgs n. 175/2014.

Affinché sia elaborata la dichiarazione dei redditi, il comma 2, articolo 3, del decreto legislativo citato dispone che l’Amministrazione finanziaria può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto legge n. 269/2003. Il comma 3, invece, individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie utili alla elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il successivo comma 4 stabilisce che il Ministero dell’Economia, con un decreto, individua termini e modalità per la trasmissione telematica alle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto alla deduzione dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Come in precedenza affermato il presente provvedimento stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, a partire dall’anno d’imposta 2021. Lo stesso conferma la disciplina prevista dal provvedimento del 6 maggio 2019, così come integrato da quello del 23 dicembre dello stesso anno, in materia di modalità di accesso ai dati aggregati, consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi all’Agenzia delle Entrate, registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e conservazione dei dati per finalità di controllo. Vengono confermate, inoltre, anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.

Come sopra sostenuto il decreto ministeriale 16 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 3 agosto 2021, ha esteso la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e a quelle veterinarie. Dal 1°gennaio 2021 sono tenuti all’invio i professionisti iscritti in determinati elenchi istituiti con il decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019. Sono presenti i dietisti, gli igienisti dentali, i fisioterapisti, i logopedisti, gli educatori professionali, gli ortottisti, i podologi, i logopedisti ed i tecnici sanitari, i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, i massiofisioterapisti e i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

È bene ricordare che lo scorso 30 settembre è scaduto il termine per l’invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2021. Per i soggetti individuati dal dm 16 luglio 2021 e per gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il dm 9 agosto 2019 il termine per l’invio dei dati relativi al 2020 è fissato al 31 gennaio 2022. I soggetti sopra elencati dovranno inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2021.

Entro il 31 gennaio 2022 dovranno invece essere inviati i dati relativi al secondo semestre 2021.

Per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie i professionisti interessati devono fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale e, a partire dalle spese sostenute dal 1°gennaio 2022, dovranno ricordare di trasmettere i dati entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento alla data di pagamento dell’importo. Questo, naturalmente, se non ci saranno nuove modifiche dal legislatore.

Ugo Cacaci