Proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Il Decreto legge n. 7/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, ha prorogato al 28 febbraio il termine di sospensione dell’attività di riscossione in precedenza stabilito al 31 gennaio 2021 dal Decreto legge n. 3/2021.
Il termine di sospensione del versamento interessa tutte le entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Ad essere sospesi sono i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. ‘zona rossa’ la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.
La sospensione fino al 28 febbraio 2021 riguarda anche le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del Decreto legge n. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1°marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
Dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 sono state sospese anche le verifiche di inadempienza che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del Dpr 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importi superiori a 5 mila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. ‘zona rossa’.
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge Rilancio che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’articolo 72 bis del Dpr 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19 aggiornate anche alle nuove disposizioni del Decreto legge n. 7/2021.