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Prorogato al 15 novembre il termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni – L’imposta sostitutiva al 14% riduce la convenienza dell’operazione



24 aprile 2022 – Ore 12:30
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Giovedì 21 aprile 2022 l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 207 voti a favore e 38 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 17/2022 meglio conosciuto come decreto ‘bollette’. Il testo contiene misure sul contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

L’iter di conversione ha permesso di inserire semplificazioni procedurali per l’installazione di impianti fotovoltaici con lo snellimento delle procedure abilitative di progettazione e per quelli agro-voltaici.

Il decreto non si è limitato a contrastare il rialzo dei prezzi dell’energia ma ha previsto anche altri provvedimenti come la proroga delle misure sui prestiti e il differimento dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 del termine per procedere alla rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate. Possono accedere alla procedura persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia per beni posseduti al 1° gennaio 2022 ma al di fuori dell’esercizio di attività di imprese, arti o professioni.

Nonostante le pressioni, il legislatore non ha modificato la misura dell’imposta sostitutiva che è rimasta al 14%. In molti speravano in una tassazione più soft, magari con l’aliquota all’11% come nel 2021.

Dunque gli adempimenti da effettuare per affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o quote societarie andranno conclusi entro il prossimo 15 novembre. Ci riferiamo, ad esempio, alla redazione e al giuramento della perizia di stima da parte di un professionista abilitato e al versamento dell’imposta sostitutiva. A tal proposito gli interessati potranno avvalersi della possibilità di ripartire il versamento fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3% annui, a partire dalla seconda rata.

La rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola è un’agevolazione che consente di ridurre la tassazione in sede di cessione di beni perché permette di considerare, in luogo del costo o valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello risultante dalla perizia di stima redatta dal professionista abilitato. Lo scopo è quello di rideterminare il costo fiscale di terreni e partecipazioni con la prospettiva di minori o, addirittura, nessuna plusvalenza, in caso di cessione.

Come è noto l’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato a seguito di una perizia di stima.

Naturalmente l’operazione comporta la necessità di effettuare calcoli di valutazione della convenienza. Ciò, in quanto in alcuni casi assolvere le imposte sulla plusvalenza nelle modalità ordinarie potrebbe essere più vantaggioso rispetto al versamento del 14%, ossia dell’imposta sostitutiva, sull’intero importo rivalutato.

È bene precisare che la rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore indicato nella perizia giurata oppure, in caso di pagamento rateale, alla corresponsione della prima rata.

Volendo soffermarci sugli effetti della rivalutazione di partecipazioni già rivalutate, se il valore di mercato risulta inferiore a quello indicato nella perizia di stima di una precedente rivalutazione, non si deve procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione ad un valore inferiore a quello della perizia non comporta la decadenza del regime agevolato e la perdita dell’affrancamento. Il nuovo valore di acquisto della partecipazione non consente il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’articolo 68 del Tuir. Pertanto, non trova applicazione la misura che consente di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta.

Nella circolare n. 1/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora il contribuente effettui una nuova perizia dei beni detenuti al 1°gennaio 2021, ha la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta la sostitutiva eventualmente già corrisposta per precedenti procedure di rideterminazione effettuate per gli stessi beni. Oppure può chiedere il rimborso dell’imposta pagata in passato, entro la data del versamento del tributo dovuto per l’ultima rivalutazione o della relativa prima rata.

In ogni caso l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione effettuata.

Con la rivalutazione delle quote di partecipazioni in società non quotate si può conseguire una ottimizzazione del carico fiscale riducendo la tassazione sulla plusvalenza da cessione quote. La riproposizione di questo strumento va vista come uno stimolo alle operazioni di riorganizzazione societaria in ambito familiare a favore del passaggio generazionale. Sappiamo bene che le PMI che caratterizzano il nostro tessuto produttivo sono in gran parte rappresentate da realtà in cui all’estro, all’inventiva e alla capacità dei padri fondatori deve affiancarsi per poi sostituirsi la capacità delle nuove generazioni chiamate a confrontarsi con un mercato globale di non facile decifrazione e, soprattutto, in continua evoluzione.

Tornando alle valutazioni di convenienza è necessario distinguere le rivalutazioni di terreni, aree fabbricabili o cessioni di partecipazioni. Nel primo caso se si tratta di terreni agricoli posseduti da più di cinque anni o ricevuti per successione, non sono necessarie valutazioni particolari perché si tratta di operazioni che non generano plusvalenze. Per le aree fabbricabili, caratterizzate da una bassa redditività, è preferibile optare per la tassazione ordinaria prevista dal Tuir. Per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni, invece, la sostitutiva del 14% da applicare sull’intero valore periziato è più vantaggiosa se la plusvalenza è almeno il 17% in più del costo fiscalmente riconosciuto.

Ugo Cacaci

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