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Prorogato il termine di sospensione delle attività di riscossione, di notifica di nuove cartelle e dei pignoramenti presso terzi



Slitta al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia della riscossione. Esteso, sempre al 15 ottobre, il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e per la promozione di nuove azioni esecutive e cautelari. Differiti, parimenti, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati come pure il termine entro il quale chiedere una nuova dilazione.

Sono le novità contenute nell’articolo 99 del decreto Agosto (Dl. 14 agosto 2020 n. 104), in materia di riscossione coattiva.

Buone notizie, dunque, per i contribuenti italiani già fortemente provati dall’emergenza sanitaria in corso. Il decreto, infatti, blocca fino a metà ottobre la riscossione delle cartelle esattoriali e proroga l’acconto di novembre per i contribuenti soggetti agli Isa e per i lavoratori autonomi in regime forfettario che hanno subìto una diminuzione di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020.

Dunque, passa dal 31 agosto al 15 ottobre il termine per il divieto di notifica per le cartelle di pagamento e per la promozione di nuove azioni esecutive e cautelari. Lo stop vale sia per i debiti verso l’Ader che per le ingiunzioni fiscali emesse da Regioni e Comuni, anche se si tratta di debiti oramai scaduti o relativi a rateazioni decadute.

Il differimento al 15 ottobre del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, farà sì che i pagamenti sospesi dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Il decreto Agosto è intervenuto sull’articolo 68 del decreto legge ‘Cura Italia’ che al comma 1 aveva sospeso i termini scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per il versamento di somme derivanti da riscossioni coattive quali quelle da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Il decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) ha poi modificato i termini dell’articolo 68 del ‘Cura Italia’ differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i termini di sospensione espressi.

In merito ai piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e per quelli accolti fino al 31 agosto 2020, il decreto Rilancio ha esteso la soglia di tolleranza per evitare la perdita del beneficio ampliando da 5 a 10 il numero di rate non pagate, anche non consecutive. L’ampliamento varrà anche per le richieste che verranno presentate entro il 15 ottobre.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (‘Rottamazione-ter’, ‘Saldo e stralcio’ e ‘Definizione agevolata delle risorse Ue’) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, resta in vigore la possibilità, introdotta dal decreto Rilancio, di chiedere la dilazione del pagamento per gli importi ancora dovuti.

Da una lettura attenta del decreto Agosto emerge che non sono variati i termini di scadenza della ‘Rottamazione-ter’ e del ‘Saldo e stralcio’.I contribuenti in regola con le rate scadute nel 2019 devono, pertanto, effettuare i pagamenti delle rate relative al 2020 entro il 10 dicembre prossimo ( senza i 5 giorni di tolleranza). In questo modo non perderanno i benefici delle misure agevolative.

Ugo Cacaci