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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge Sostegni-bis



27 maggio 2021 – ore 20.00
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Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da ieri 26 maggio, il decreto legge Sostegni-bis (Dl n. 73 del 25 maggio 2021) è entrato in vigore.

Il ritardo nella firma del Capo dello Stato e nella conseguente pubblicazione è dipeso dalla necessità di rivedere la misura sul blocco dei licenziamenti. La versione definitiva prevede la possibilità di utilizzare la cassa integrazione gratuita a condizione di non licenziare i lavoratori dipendenti nel periodo di fruizione della Cassa e, in ogni caso, non oltre la fine dell’anno.

Viene meno così, il discusso provvedimento del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che prevedeva la mini-proroga al 28 agosto del blocco dei licenziamenti e la possibilità per le aziende utilizzatrici dell’ammortizzatore sociale di non pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 40 del decreto legge n. 73/2021 prevede che, a decorrere dal prossimo 1°luglio, i datori di lavoro privati intenzionati a ridurre o sospendere l’attività lavorativa attraverso la richiesta della Cassa integrazione siano esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al termine dell’anno.

Ma le sorprese non finiscono qui perché dal testo spunta anche una nuova indennità a fondo perduto per gli operatori economici più strutturati. Ci riferiamo alle realtà che nel 2019 hanno registrato ricavi fino a 15 milioni di euro. Si tratta, tuttavia, di una novità ipotetica perché le imprese con ricavi da 10 a 15 milioni di euro per vedersi riconosciuto l’indennizzo dovranno sperare che non vadano esaurite le risorse stanziate per le integrazioni ai bonifici automatici.

Il testo, come abbiamo già anticipato, prevede misure a sostegno di imprese, lavoratori, famiglie, salute e servizi territoriali. Contributi a fondo perduto, bonus, crediti d’imposta, proroghe per finanziamenti agevolati, agevolazioni Tari, riduzione dei costi fissi, incentivi per le assunzioni ed esoneri contributivi per settori particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia caratterizzano il corposo documento.

Tale peculiarità ci induce a riportare, analiticamente, i titoli che compongono il decreto legge affinché ogni lettore abbia la possibilità di concentrarsi su quelli di particolare interesse.

  • Titolo I: ‘Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi’;
  • Titolo II: ‘Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese’;
  • Titolo III: ‘Misure per la tutela della salute’;
  • Titolo IV: ‘Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali’;
  • Titolo V: ‘Enti territoriali’;
  • Titolo VI: ‘Giovani, scuola e ricerca’;
  • Titolo VII: ‘Cultura’;
  • Titolo VIII:‘Agricoltura e trasporti’;
  • Titolo IX: ‘Disposizioni finali e finanziarie’;

L’attenzione che normalmente mostriamo ai provvedimenti di carattere fiscale ci impone di dare la priorità alle misure che vi gravitano.

Per l’anno 2021 il Governo, con 200 milioni di euro, proroga, per il mese di luglio 2021, la riduzione degli oneri delle utenze elettriche non ad uso domestico. La proroga interessa le tariffe da applicare tra il 1° e il 31 luglio 2021.

Il perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia ha indotto l’Esecutivo ad istituire un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per il corrente anno, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure o dalle restrizioni decise per contrastare il Covid-19.

Sempre sul fronte delle imprese danneggiate dalle chiusure il decreto legge prevede un credito d’imposta per i canoni di locazione, da gennaio a maggio 2021. Ne possono beneficiare le attività economiche che hanno registrato perdite pari ad almeno il 30% tra i seguenti due intervalli temporali: 1°aprile 2020 – 30 marzo 2021 e 1°aprile 2019 – 30 marzo 2020. Analoga agevolazione, ma fino al 31 luglio 2021, interessa le imprese turistico-ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio.

L’articolo 9 del decreto proroga dal 30 aprile al 30 giugno il periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione. Restano validi, in ogni caso, gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia al 26 maggio 2021. Fatti salvi, parimenti, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Inoltre, restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Il debutto della plastic tax slitta dal 1°luglio 2021 al 1°gennaio 2022 mentre ‘salta’ al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazione al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.

Ugo Cacaci