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Redditi da lavoro autonomo per il medico sostituto di continuità assistenziale



L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 414 ad un’istanza di interpello, chiarisce la corretta qualificazione dei redditi percepiti per l’attività di medico di continuità assistenziale. L’Amministrazione finanziaria più volte ha avuto modo di precisare che l’esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio quella nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale), rientra nelle previsioni di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir e, pertanto, il reddito da essa derivante si configura come reddito di lavoro autonomo.<br> 

In merito alle attività di continuità assistenziale svolta da medici titolari, la risoluzione n. 14/E/1999 ha chiarito che gli emolumenti corrisposti dalle aziende sanitarie ai predetti medici sono da qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente.

Con la risoluzione n. 41/E del 15 luglio scorso l’Agenzia ha chiarito che l’attività di sostituto medico di continuità assistenziale è riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale e, pertanto, inquadrabile quale lavoro autonomo, i cui compensi rilevano tra i redditi professionali, se il medico sostituto sia iscritto all’albo professionale o tra i redditi diversi, se trattasi di attività meramente occasionale.<br>  

I redditi percepiti dal soggetto istante in qualità di ‘medico sostituto di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione’ sono da assoggettare a tassazione quali redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 e seguenti del Tuir.

 

Ugo Cacaci

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