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Reddito di Emergenza 2021: dal 7 al 30 aprile via libera alle domande



06 aprile 2021 – ora 18:20
tempo di lettura: 02′ 30″

Dal 7 al 30 aprile 2021 i soggetti in possesso di una Dsu valida possono presentare domanda per accedere al Reddito di Emergenza, la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge Rilancio (Decreto legge n. 34/2020) che il decreto legge Sostegni (Decreto legge n. 41/2021) ha parzialmente innovato.

La misura sarà riconosciuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Come per il Reddito di cittadinanza, a beneficiare del Reddito di Emergenza non è il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare che deve possedere i seguenti requisiti di legge di natura residenziale, patrimoniale, reddituale ed economica.

Il richiedente deve essere residente in Italia. Il valore patrimoniale mobiliare del nucleo familiare, con riferimento all’anno 2020, deve essere inferiore a 10 mila euro, accresciuto di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20 mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5 mila euro qualora nel nucleo familiare sia presente un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Come stabilito dall’Inps nel messaggio n. 1378 dello scorso 1°aprile, inoltre, possono presentare domanda di REM le famiglie con un valore Isee inferiore a 15 mila euro e un valore di reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a 400-800 euro mensili (dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare). Per le famiglie in affitto la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee. Inoltre, nel nucleo non devono esserci componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità Covid introdotte dal decreto legge Sostegni.

Parimenti interessati alla misura di sostegno sono i soggetti che tra il 1°luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 hanno terminato di percepire la NASpI e la DIS-COLL e sono ancora senza impiego e che hanno un Isee in corso di validità non superiore a 30 mila euro.

La misura viene riconosciuta previa domanda da presentare online all’Inps, anche avvalendosi della collaborazione dei Caf e dei Patronati. Affinché l’istanza venga analizzata è necessario, come anticipato, che il richiedente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica fornita dall’Inps per il calcolo dell’Isee.

Il Governo ha voluto ampliare la platea dei beneficiari che secondo stime dovrebbe coinvolgere 1,12 milioni di famiglie, triplicando in questo modo i 335 mila nuclei cui sono stati erogati i sussidi di novembre e dicembre 2020 previsti dal decreto legge Ristori (Decreto legge n. 137/2020). A tal fine è stato previsto uno stanziamento pari a 1,5 miliardi di euro. L’importo massimo erogabile ammonta a 2.400 euro.

Dal Reddito di emergenza resta escluso chi percepisce il reddito di cittadinanza e chi ha accesso alle indennità una tantum del decreto Sostegni ossia quelle previste per lavoratori stagionali, precari e collaboratori dello sport. Legittimati a presentare istanza, invece, i lavoratori domestici che nel 2020 hanno percepito l’indennità da 1.000 euro.

Come dichiarato dall’Inps, gli importi destinati alle famiglie in difficoltà variano da 400 a 840 euro in relazione all’ammontare dell’Isee e al numero dei componenti per nucleo familiare. Il pagamento potrà avvenire con diverse modalità: bonifico bancario/postale; accredito su libretto postale; bonifico domiciliato.

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della presentazione dell’istanza siano: titolari di pensione diretta o indiretta; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in Cassa integrazione o per i quali sia stato richiesto l’intervento del Fondo di integrazione salariale, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.

I tempi ridotti per presentare domanda hanno indotto il Patronato Acli a predisporre un portale web dedicato alle richieste online, riservato a coloro che ritengono di possedere i requisiti indispensabili sopra citati. Accedendo su tale portale, munito di Isee aggiornato, l’interessato potrà presentare istanza con tutti i dati e le informazioni necessarie. Al termine il sistema provvederà ad inoltrare le domande, per via automatica e gratuita, all’Istituto nazionale di previdenza. In mancanza di dati essenziali, il portale segnalerà l’incompatibilità.

Ugo Cacaci