Regime degli impatriati: no alla proroga se la somma versata è inferiore al dovuto
24 luglio 2022 – Ore 12:20
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Stop al ravvedimento operoso. Il lavoratore impatriato che intende avvalersi della proroga del regime, ma si accorge di avere versato un importo inferiore a quello dovuto, non può effettuare il versamento della differenza ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
È quanto emerge dalla risposta all’interpello n. 383/2022 dell’Agenzia delle Entrate fornita al soggetto istante, intenzionato ad avvalersi della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati.
L’istante rende noto di aver versato, tramite mod. F24 ELIDE, un importo pari al 10% del dovuto per aderire al regime agevolato e chiede se, in sede di ravvedimento operoso, possa corrispondere la differenza dovuta. In caso di risposta affermativa, inoltre, vuole conoscere il codice tributo da utilizzare. Qualora, invece, dall’Amministrazione finanziaria dovesse arrivare risposta negativa e, quindi, l’impossibilità di prorogare il regime degli impatriati, domanda di conoscere la procedura per la restituzione del versato.
Il decreto ‘Crescita’ ha inserito nell’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori impatriati si applicano per ulteriori cinque anni ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico. La misura trova applicazione per ulteriori cinque periodi d’imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento nel Bel Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, ha precisato che la norma contenuta nel decreto Crescita introduce un’estensione temporale del beneficio fiscale per altri cinque anni, con una tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza dei requisiti previsti e con un’ulteriore riduzione al 10% della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti in Italia negli ulteriori cinque periodi d’imposta, se l’interessato ha almeno tre figli minorenni o a carico.
La legge di Bilancio 2021 ha poi previsto che tutti coloro che sono stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri della Ue, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati, possono optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque anni, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 3 marzo 2021, ha definito le modalità di esercizio dell’opzione che deve essere esercitata dal contribuente mediante versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Il versamento del 10% interessa i cittadini impatriati con almeno un figlio minore o a carico oppure i cittadini che abbiano acquistato un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. La percentuale scende al 5% se il lavoratore, al momento dell’opzione, ha almeno tre figli e sia diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale.
Il versamento degli importi dovuti deve avvenire in un’unica soluzione, con il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, utilizzando il codice tributo ‘1860’ in caso di versamento del 10% e ‘1861’ per gli importi al 5%. La corresponsione deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione del regime degli impatriati.
Per i lavoratori dipendenti la fruizione del regime in parola avviene attraverso la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ovvero entro il 30 agosto 2021. Devono inoltre essere indicati gli estremi del versamento.
I sostituti d’imposta sono tenuti ad operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta.
Chi esercita un’attività di lavoro autonomo, invece, è tenuto a comunicare l’opzione della estensione del regime di favore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato i versamenti del 10% o del 5%.
Nel caso sottoposto all’attenzione in cui l’istante ha effettuato un versamento inferiore all’importo dovuto l’Agenzia delle Entrate ritiene che lo stesso non può beneficiare dell’estensione del predetto regime per un ulteriore quinquennio perché il versamento parziale non è sanabile essendo precluso l’istituto del ravvedimento operoso.
All’istante non resta che recuperare quanto versato presentando una domanda da inviare entro due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.