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Regime del margine per oggetti d’arte, d’antiquariato e di collezione



14 settembre 2021 – Ore 21:00
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È dedicata al regime del margine per gli oggetti d’arte la risposta all’interpello n. 582/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’istanza una società sosteneva di fungere da rappresentante fiscale di una ditta individuale con sede in Svizzera che svolge l’attività di compravendita di opere d’arte sull’intero territorio dell’Unione Europea.

Le opere d’arte vengono acquistate all’asta o presso gallerie d’arte. La società Istante chiede chiarimenti in merito all’interpretazione della normativa che regolamenta la rappresentanza fiscale di soggetti extra-Ue, gli adempimenti degli obblighi fiscali in caso di operazioni B2B e sul regime del margine per gli oggetti d’arte.

L’Amministrazione finanziaria premette che la sua analisi è limitata alle sole operazioni poste in essere dal rappresentante italiano della ditta individuale per le opere dallo stesso cedute nell’Unione Europea, sia a privati che a soggetti passivi Iva, italiani o comunitari.

Scopo del regime del margine è evitare fenomeni di doppia imposizione sui beni usati, come oggetti d’arte, d’antiquariato e di collezione, che vengono acquistati da un rivenditore con lo scopo di rivenderli a sua volta. Per questi beni il rivenditore corrisponde un prezzo d’acquisto comprensivo dell’Iva anche se questa non ha formato oggetto di specifica rivalsa e, dunque, ove fosse assoggettato a Iva l’intero corrispettivo della rivendita, si verificherebbe una duplicazione dell’imposta.

Per evitare questa doppia tassazione, il regime del margine prevede l’applicazione dell’Iva al solo utile lordo realizzato dal rivenditore, ossia al margine fra il prezzo di vendita e quello di acquisto maggiorato. La determinazione del margine presuppone l’effettuazione di due operazioni da parte del rivenditore: la rivendita del bene ad un terzo con addebito dell’Iva, dopo averlo acquistato da un privato.

In merito al regime del margine, nell’ambito delle operazioni intra-Ue, il legislatore dà prevalenza alle disposizioni speciali rispetto all’ordinaria modalità di assolvimento dell’imposta prevista dal decreto Iva per le operazioni effettuate ‘da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato’. Gli obblighi relativi a tali transazioni sono adempiuti dai cessionari o committenti ‘residenti’ in inversione contabile.

Il decreto Iva, all’articolo 37, comma 2, non considera ‘operazioni intracomunitarie’ ma ‘operazioni interne’ le cessioni effettuate dal cedente che, nel suo Paese di residenza, le assoggetta al regime del margine. Analogamente, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri Stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie.

Il regime del margine presuppone il rispetto di alcuni adempimenti, esperibili dal solo rivenditore che, nel caso in cui sia stabilito in un Paese non Ue, possono essere adempiuti in Italia dal proprio rappresentante fiscale, ossia dal soggetto Istante. Questo regime prevede, infatti, una modalità di calcolo dell’imposta dovuta (sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) riservato al solo cedente.

Ugo Cacaci

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