Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Regime forfettario – Attività svolta precedentemente all’estero



21 aprile 2022 – Ora 17:30
tempo di lettura: 02′ 00″

Non può fruire del regime forfettario il contribuente che intende proseguire in Italia la stessa attività svolta all’estero e rivolta agli stessi clienti.

È, in sintesi, quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’istanza di interpello n. 197 del 20 aprile 2022 formulata da un soggetto che dichiarava di essere residente da più di tre anni in un Paese estero, dove svolge attività professionale mediante utilizzo di partita Iva estera.

L’istante intende trasferire la propria residenza in Italia, per continuare ad esercitare la medesima attività e per gli stessi clienti, beneficiando del regime forfettario.

Al riguardo esprime dubbi sulla possibilità di avvalersi dell’aliquota ridotta al 5% prevista per le nuove attività produttive a causa di una normativa non univoca.

Il regime fiscale agevolato c.d. forfettario è stato introdotto dalla legge n. 190/2014 e riservato a contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, in possesso di precisi requisiti.

L’ambito di applicazione del regime di vantaggio è stato oggetto di modifiche dapprima ad opera della legge di Bilancio 2019 e, successivamente, dalla legge di Bilancio 2020.

In merito a quanto esposto dall’istante l’Amministrazione finanziaria precisa che non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in un Paese membro della Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

L’aliquota agevolata al 5%, applicabile al primo esercizio e ai successivi quattro, è disposta al fine di favorire l’avvio di nuove attività, a condizione che nei tre anni precedenti l’inizio della stessa, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare e che la nuova attività non costituisce mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta.

Nel caso esaminato la volontà del soggetto istante era quella di svolgere in Italia la stessa attività di designer esercitata nel Paese estero per più di tre anni. Considerato che lo Stato estero non rientra tra i Paesi membri della Ue né tra quelli facenti parte del SEE, in presenza dei requisiti di legge, l’interessato potrà applicare il regime di vantaggio qualora trasferisca la residenza in Italia in tempo utile per essere considerato residente, ai fini fiscali, già dall’anno in corso.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001, il regime forfettario è destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Tale non può essere considerata quella del soggetto istante, che intende continuare a svolgere in Italia l’attività esercitata nel Paese estero.

Pertanto l’istante non potrà avvalersi dell’aliquota Iva al 5% in quanto manca il requisito della ‘novità’ come espressamente riconosciuto dal soggetto, intenzionato a proseguire la ‘medesima attività svolta nel Paese estero’ e ‘rivolta agli stessi clienti’.

Ugo Cacaci

30