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Ricerca e Sviluppo: il Dpcm 15 settembre 2023 istituisce l’Albo dei certificatori



07 novembre 2023 – Ore 18:00

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 il Dpcm 15 settembre 2023  che contiene disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di Ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, nonché la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi del medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2020. 

Pertanto, la certificazione può essere richiesta sia con riferimento al credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 145/2013, ovvero per il passato, che per l’analogo credito d’imposta introdotto dalla manovra 2020. La richiesta per il periodo 2015-2019 si lega con la scadenza del 30 giugno 2024 prevista dall’articolo 5 del decreto legge Anticipi (Dl n. 145/2023) per la sanatoria dei crediti irregolari. Sussistono perplessità in merito alla possibilità per i contribuenti di ottenere la certificazione entro la scadenza del 30 giugno. Questo periodo potrebbe, infatti, non bastare alle imprese al fine di ottenere il sospirato ‘bollino blu’. 

L’articolo 2 del Dpcm citato istituisce l’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione di attività di ricerca e sviluppo. L’Albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le Pmi del ministero delle Imprese e del Made in Italy che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro il 15 dicembre 2023, le modalità informatiche e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’albo, nonché le regole e le procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso. 

Possono presentare istanza di iscrizione all’albo sia le persone fisiche che gli enti e le imprese. Le persone fisiche devono dichiarare di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti. Sempre le persone fisiche devono dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui all’art. 640 del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non definitivi, ricevuti nel triennio precedente per imposte complessivamente superiori a 50 mila euro. 

Abilitate alla presentazione della domanda di iscrizione all’albo dei certificatori anche le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione le quali, al momento della presentazione della istanza abbiano: sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale; non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata o di concordato preventivo e non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 Dlgs n. 36/2023. 

Autorizzati ad iscriversi all’elenco dei certificatori anche i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDITH e Seal of excellence), le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca. 

L’impresa intenzionata ad avvalersi della procedura di certificazione è tenuta a farne richiesta al ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l’apposito modello e secondo le modalità informatiche definite con il decreto direttoriale in cui dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall’impresa per l’espletamento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso. 

La certificazione viene rilasciata sulla base dei criteri e delle regole previste dal decreto del Mise del 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le Linee guida. La stessa deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione:

  • le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  • la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso di investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  • la dichiarazione del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione;
  • tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, al fine di favorire l’attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia delle Entrate. 

Come anticipato, il Mimit, entro la fine del 2023, provvederà ad emanare le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta che saranno aggiornate per tenere conto dell’evoluzione della prassi e delle modifiche normative intervenute. Con le Linee guida verranno adottati gli schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici. 

Entro 15 giorni dal rilascio della certificazione i soggetti certificatori sono tenuti ad inviare al Mimit copia della certificazione. Al ministero indicato spetta il compito di effettuare controlli sulle attività poste in essere dai certificatori, verificando la correttezza delle certificazioni rilasciate e procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative e alle Linee guida. 

La certificazione esplica i propri effetti in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti e sottoprogetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Restano ferme le attività di controllo previste dalla legge n. 160 del 2019 aventi ad oggetto profili diversi da quelli inerenti alla qualificazione delle attività per le quali è stata richiesta la certificazione. 

Al soggetto certificatore il Ministero può richiedere l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale per la verifica delle certificazioni. Tale documentazione va inviata entro 15 giorni dalla richiesta, prorogabili di altri 15 giorni in situazioni straordinarie. Nei 60 giorni successivi all’invio della documentazione integrativa il Ministero delle Imprese e del Made in Italy completerà l’attività di controllo.