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Rimborso del credito Iva di società extra-Ue – Articolo 38-ter Dpr n. 633/1972



12 maggio 2022 – Ore 17:45
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È dedicato al recupero dell’Iva il quesito formulato da una società israeliana oggetto della risposta a interpello n. 248 del 9 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

La stessa fa presente che intende realizzare in Italia unicamente operazioni attive per le quali il debitore d’imposta è il committente o il cessionario residente.

In base all’articolo 38-ter del Dpr n. 633/1972 la società non può chiedere il rimborso del credito Iva in quanto a inibirne l’utilizzo è la circostanza che le bollette doganali, equiparabili alle fatture di acquisto, sono intestate alla partita Iva italiana della società. E non basta per accedere al rimborso la circostanza che le bollette doganali non siano registrate nei registri Iva istituiti dal rappresentante fiscale.

La società riferisce di effettuare acquisti domestici imponibili in Italia per i quali il debitore d’imposta è il cedente/prestatore ed importazioni di beni imponibili mentre, dal lato attivo, realizza operazioni domestiche nei confronti di un’altra società per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente residente.

L’istante sostiene che a seguito della pubblicazione della circolare n. 40/2021 dello scorso 14 dicembre da parte dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, alcuni uffici doganali non le hanno permesso di effettuare importazioni dirette in Italia in assenza di una partita Iva italiana e, di conseguenza, è stata costretta a nominare un rappresentante fiscale al quale saranno intestate le fatture. La società formula due quesiti: se può avvalersi della procedura prevista dall’articolo 38-ter Dpr n. 633/1972 per ottenere il rimborso del credito Iva e se possa de-registrarsi ai fini Iva ed effettuare importazioni dirette in futuro anche in assenza di una partita Iva italiana.

L’Amministrazione finanziaria precisa che in base al combinato disposto degli articoli 38-bis2 e 38-ter del decreto Iva, i soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’Iva assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti condizioni:

  1. assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’art. 9 del decreto Iva e delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies del decreto Iva;
  2. inerenza all’attività del soggetto passivo extra-Ue degli acquisti o delle importazioni di beni e/o servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’Iva;
  3. detraibilità in Italia dell’Iva chiesta a rimborso, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del decreto Iva;
  4. reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo.

L’Agenzia ritiene che, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto residente la possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso. È però necessario che le fatture di acquisto la cui Iva è chiesta a rimborso siano intestate alla partita Iva del soggetto residente e non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.

Nel caso sottoposto, la presenza di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto Iva, non costituisce di per sé un ostacolo per accedere alla procedura di rimborso ex articolo 38-ter. Come anticipato, ad inibirne l’utilizzo è la circostanza che le bollette doganali siano intestate alla partita Iva italiana della società.

Non è sufficiente per accedere al rimborso Iva la circostanza che le bollette doganali non siano registrate nei registri Iva istituiti dal rappresentante fiscale, come suggerito dall’istante, contravvenendo all’obbligo previsto dall’articolo 25 del decreto Iva secondo il quale ‘Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

L’unico soggetto ammesso a recuperare l’Iva è il rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali che, previa registrazione delle stesse nel registro degli acquisti, può detrarre l’Iva assolta o chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale ai sensi dell’art. 38-bis del decreto Iva.

Chiarito il quesito sul rimborso del credito Iva, l’Agenzia delle Entrate rimanda all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli la competenza in merito alle procedure doganali per effettuare le importazioni. Dunque, il secondo quesito dovrà essere rivolto a quest’ultima struttura.

Ugo Cacaci