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Rivalutazioni di terreni e partecipazioni: al 15 novembre il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva



06 novembre 2021 – Ore 19:00
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Il 15 novembre 2021 scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1°gennaio scorso.

Il decreto legge Sostegni-bis (Dl n. 73 del 25 maggio 2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 106/2021) ha dunque prorogato fino a lunedì prossimo il termine stabilito dal decreto legge n. 282/2002 che decretò la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati nonché di terreni edificabili e agricoli. Riapertura che si è poi periodicamente riproposta.

Sempre entro il 15 novembre 2021 dovrà essere redatta da un professionista la perizia giurata di stima del valore dei terreni oggetto di rivalutazione. L’operazione consente agli interessati di ridurre o azzerare la plusvalenza derivante dalla cessione di quote societarie e di terreni posseduti al 1°gennaio 2021. Infatti, nel caso di cessione del cespite in precedenza rivalutato, la plusvalenza si determinerà effettuando la differenza tra il corrispettivo percepito e il valore risultante dalla perizia di stima in luogo del costo di acquisto.

Troverà applicazione il criterio di cassa. Significa che se a seguito della vendita il corrispettivo pattuito venisse riscosso in due annualità, l’incasso parziale dovrà essere confrontato con la quota di costo proporzionalmente corrispondente. Le due ipotetiche plusvalenze saranno tassate in due anni diversi.

L’articolo 14, comma 4-bis, del decreto Sostegni-bis ha disposto, in particolare, che le imposte sostitutive dovute per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti al 1°gennaio 2021, possono essere versate in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2021 oppure rateizzate in un numero massimo di 3 rate annuali di pari importo, da corrispondere entro: 15 novembre 2021; 15 novembre 2022; 15 novembre 2023. È bene precisare per completezza di informazione che per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

Proprio il decreto legge n. 282/2002 dispose la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati e di terreni edificabili, compresi quelli a destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2003.

Nel corso degli anni abbiamo assistito più volte ad operazioni di rivalutazione di terreni edificabili ed agricoli nonché del valore di acquisto delle partecipazioni, modificando, di volta in volta, la data a cui far riferimento per il possesso dei beni, la misura dell’aliquota da applicare per quantificare l’imposta sostitutiva da corrispondere o la data entro la quale perfezionare gli adempimenti necessari. Per i beni posseduti al 1°gennaio scorso, la legge di Bilancio 2021 ha disposto l’ennesima opportunità di rivalutazione stabilendo l’aliquota unica di tassazione all’11% e la scadenza entro cui provvedere al versamento dell’imposta e alla presentazione della perizia giurata alla data dello scorso 30 giugno. Il decreto legge Sostegni-bis ha poi prorogato la scadenza al 15 novembre 2021.

Sono legittimati a rivalutare terreni e partecipazioni le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. La procedura di rivalutazione deve riguardare beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.

Come anticipato la rivalutazione può interessare, oltre ai terreni, le partecipazioni, qualificate e non, a patto, però, che non siano quotate in borsa. Immutata all’11% l’imposta sostitutiva che grava sull’intero valore oggetto di perizia e non del solo maggior valore.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto del cespite permette di contrapporre al corrispettivo derivante dalla vendita del bene, in luogo del costo originario, il nuovo valore rivalutato, incrementato della spesa sostenuta per la perizia di stima.

La rivalutazione è efficace dal momento in cui viene versata l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione o al pagamento della prima rata. Il contribuente che non rispetterà i termini per il versamento delle rate successive potrà regolarizzare la violazione mediante ravvedimento operoso. In ogni caso non decade dal beneficio fiscale. Chi non provvederà a sanare la propria posizione vedrà l’importo non corrisposto iscritto a ruolo.

I beneficiari della rivalutazione sono tenuti a darne indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui le operazioni sono poste in essere. Alla luce della proroga al 15 novembre 2021, la rivalutazione dovrà essere indicata nel mod. Redditi 2022. La mancata indicazione nella dichiarazione costituisce una violazione formale punibile con una sanzione amministrativa il cui importo non supera i 2 mila euro.

Ugo Cacaci