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Rottamazione-quater: no alla compensazione ‘orizzontale’ di crediti per debiti iscritti a ruolo



09 luglio 2023 – Ore 18:00

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Una società intende avvalersi della Rottamazione-quater per pagare i propri debiti. A tal fine intende avvalersi del credito Iva di cui dispone in compensazione orizzontale. Chiede all’Amministrazione finanziaria se possa operare in tal senso. La risposta, tuttavia, è negativa. Non è possibile, infatti, utilizzare il credito Iva o i crediti commerciali di cui eventualmente si dispone per compensare i debiti tributari iscritti a ruolo.  

La manovra 2023 disciplina la Rottamazione-quater che prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il provvedimento prevede la possibilità di estinguere i debiti di capitale senza versare interessi, sanzioni e somme a titolo di aggio. Tale pagamento va eseguito in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 o in un numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali in scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti, di pari ammontare, da corrispondere entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 

Le modalità di versamento possono avvenire con la domiciliazione degli importi sul conto corrente del debitore, mediante moduli di pagamento precompilati o avvalendosi degli sportelli dell’agente della riscossione. Queste modalità non contemplano il versamento previa compensazione.

Anche la circolare n. 25/E/2020 ha chiarito che non è prevista una modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla Rottamazione-ter con modalità diverse da quelle sopra richiamate. Dunque non si può procedere alla compensazione con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico. 

Ancora. La legge di Bilancio 2023 non contempla alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pa,  con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 

In conclusione la società non può avvalersi del proprio credito Iva per pagare i debiti che risultano dall’adesione alla definizione agevolata ovvero la Rottamazione-quater di cui intende avvalersi.