Rottamazione ter e saldo e stralcio: alla cassa entro l’8 agosto
23 luglio 2022 – Ore 22:30
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È bene ricordare che il prossimo 31 luglio scade il termine per pagare le rate della ‘Rottamazione-ter’ e del ‘Saldo e stralcio’ dovute nel 2021. Gli interessati potranno contare, tuttavia, anche sui giorni di tolleranza grazie ai quali saranno considerati validi i versamenti effettuati entro l’8 agosto 2022.
I contribuenti che, entro lo scorso 9 dicembre, non hanno versato le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, possono beneficiare della riammissione alla ‘Rottamazione-ter’ e al ‘Saldo e stralcio’ prevista dal decreto legge Sostegni-ter che ha stabilito nuovi termini di pagamento senza interessi né spese aggiuntive.
I versamenti delle rate relative agli anni 2020, 2021 e 2022 si considerano tempestivi ed efficaci se: vengono effettuati, entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; vengono corrisposti entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021; sono pagati entro il 30 novembre 2022, per le rate relative alla ‘Rottamazione-ter’ in scadenza nel 2022.
Per le rate in scadenza nel 2020 e 2021 vanno utilizzati i bollettini inviati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti ancora da effettuare. Chi li avesse smarriti può scaricarli dal portale entrando nell’area riservata oppure può riceverli richiedendo una copia della ‘Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento’.
Sono considerati regolari i pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla scadenza, in quanto beneficiano del periodo di tolleranza. Dunque, per la scadenza prossima, ovvero per quella del 31 luglio, va considerato che, cadendo di domenica la scadenza slitta a lunedì 1°agosto 2022; alla luce dei giorni di tolleranza, poi, il termine di pagamento differisce al 6 agosto 2022 che essendo sabato, a sua volta, viene procrastinato a lunedì 8 agosto.
I contribuenti che non hanno corrisposto per intero le rate previste decadono dalla definizione agevolata. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate con le quali è stato dilazionato il debito determina la decadenza della definizione. Ciò comporta che riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi oggetto della definizione. Questa condizione fa sì che i versamenti eseguiti siano considerati a titolo di acconto delle somme complessivamente dovute. L’agente della riscossione dovrà adoperarsi per recuperare il debito residuo che naturalmente non è venuto meno.
Come anticipato, le rate della ‘Rottamazione-ter’ relative al 2022 dovranno essere corrisposte entro il 30 novembre 2022. Per la precisione, entro questa data, dovranno essere pagate le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2022. Per tutte queste date valgono sempre i 5 giorni di tolleranza.
I soggetti decaduti dal ‘Saldo e stralcio’ per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal decreto Rilancio, possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti. La stessa possibilità è stata prevista dal decreto Ristori per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Va ricordato che il decreto Sostegni ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La cancellazione ha riguardato i debiti risultanti dai singoli carichi che, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) avevano un importo residuo fino a 5 mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Cancellati anche gli importi presenti nei piani in corso di pagamento per ‘Rottamazione-ter’ e ‘Saldo e stralcio’.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione un servizio per verificare se nel piano di pagamento della ‘Rottamazione-ter’ e del ‘Saldo e stralcio’ sono presenti carichi annullati ai sensi dell’articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto legge n. 4/2021. Se dalla verifica dovesse emergere la presenza di carichi oggetto di annullamento, l’interessato potrà stampare in autonomia i moduli. Questi potranno essere usati per corrispondere le rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme annullate relative ai suddetti carichi.