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Rottamazione-ter e saldo e stralcio: le scadenze – Verifiche in corso per l’eliminazione dei debiti iscritti a ruolo di importo fino a 5 mila euro



28 agosto 2021 Ore: 15.30
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La legge che ha convertito il decreto Sostegni-bis ha riscritto i termini per il versamento delle rate datate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La scadenza originaria del 31 maggio 2020 della prima definizione agevolata è slittata a martedì prossimo ma, considerando i 5 giorni di tolleranza, la deadline è prevista per lunedì 6 settembre 2021.

Per le rate in scadenza al 31 luglio e al 30 novembre 2020, invece, i termini di adempimento scadono rispettivamente il 30 settembre e il 31 ottobre 2021. Trascorsi i 5 giorni di tolleranza il mancato pagamento farà venir meno la misura agevolativa ed i versamenti corrisposti varranno a titolo di acconto sugli importi dovuti.

C’è tempo fino al 30 novembre prossimo, invece, per il versamento delle rate in scadenza nel 2021, a patto che si sia in regola con i versamenti delle rate degli anni 2019 e 2020. Anche in questo caso valgono i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 119/2018. Il pagamento, pertanto, dovrà avvenire entro il 6 dicembre 2021. I benefici della rottamazione-ter non decadranno se gli interessati corrisponderanno le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

I soggetti interessati possono utilizzare per i pagamenti gli stessi bollettini inviati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al momento del contestuale inoltro del piano di rateazione, in quanto l’importo è lo stesso.

È bene ricordare che il mancato versamento della rata prevista, come pure il suo tardivo o insufficiente adempimento, comporta la fuoriuscita dai benefici della definizione agevolata. In questo caso, ad essere dovuto sarebbe il debito originario, con sanzioni ed interessi. Ma non basta. All’interessato sarebbe impedito di chiedere una nuova dilazione del debito e sarebbe da subito esposto alle azioni di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Come anticipato la legge n. 106 del 23 luglio 2021 ha provveduto a fissare nuovi termini anche per il pagamento delle rate 2020 relative al saldo e stralcio. Per quelle in scadenza il 31 marzo 2020 il pagamento doveva essere corrisposto entro lo scorso 31 luglio mentre per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 si ha tempo fino al 30 settembre per adempiere al versamento. Anche in questo caso sono previsti i 5 giorni di tolleranza. Dunque, per la scadenza del 30 settembre 2021 si potrà pagare entro il 5 ottobre 2021.

Sempre in merito al saldo e stralcio la legge che ha convertito il decreto Sostegni-bis ha prorogato al prossimo 30 novembre il termine ultimo per corrispondere le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021. Considerato il periodo di tolleranza il pagamento dovrà avvenire entro il 6 dicembre prossimo.

Nel frattempo sono in corso le verifiche reddituali per il saldo e stralcio disposto dal decreto Sostegni dei debiti iscritti a ruolo di importo non superiore a 5 mila euro. Ci riferiamo ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La relazione tecnica allegata al testo stima che su 3 milioni di contribuenti più di ¾ rientrerebbe nella sanatoria. L’intera procedura è articolata in 4 fasi distinte e dovrebbe terminare il 30 novembre 2021.

La prima, scaduta lo scorso 20 agosto, prevedeva la trasmissione telematica da parte dell’agente della riscossione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei codici fiscali dei debitori con importi a ruolo di ammontare fino a 5 mila euro.

Nella seconda fase l’Amministrazione finanziaria deve, entro il prossimo 30 settembre, effettuare le opportune verifiche ed individuare dall’elenco ricevuto chi non ha diritto alla sanatoria perché, ad esempio, è in possesso di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi superiori al tetto di 30 mila euro.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate è tenuta a restituire all’agente della riscossione l’elenco dei soggetti in possesso dei carichi a ruolo, con la segnalazione di coloro che non possono accedere alla sanatoria perché sprovvisti dei requisiti di legge.

Il dm 14 luglio 2021 del Mef ha stabilito per il 31 ottobre 2021 la cancellazione delle posizioni interessate. Fino al 31 ottobre è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione di importo residuo fino a 5 mila euro.

Possono beneficiare dello stralcio le persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30 mila euro come pure i soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 hanno percepito un reddito imponibile nel limite di 30 mila euro.

Non beneficiano dell’annullamento i carichi affidati all’agente della riscossione che concernono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie derivanti da provvedimenti e sentenze penali di condanna; debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi; debiti relativi all’Iva riscossa all’importazione e relativi alle ‘risorse proprie tradizionali’ della Ue.

Ugo Cacaci