Se l’affitto è con cedolare secca anche il contributo erogato per la riduzione del canone va tassato con le stesse condizioni

Il contributo erogato dal Comune per compensare la riduzione del canone di locazione assoggettato alla cedolare secca, può essere tassato alle stesse condizioni del contratto originario, a patto che si rispettino i requisiti di legge. Sia nel mod. 730 che nel mod. Redditi PF, il contribuente dovrà compilare un solo rigo del quadro B, ovvero RB, valorizzando il campo 6 ‘Canone di locazione’.
8 aprile 2025 – Ore 18:15
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Al fine di fronteggiare la difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione da parte dei nuclei familiari, una Regione ha previsto per l’anno 2024 la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione.
L’erogazione del contributo da parte del Comune è condizionato alla riduzione del canone di locazione da parte del locatore. Naturalmente è necessario presentare una domanda e la stipula di un atto di rinegoziazione tra le parti da sottoporre a registrazione.
Il contributo erogato dal Comune, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore può accedere al regime della cedolare secca di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Al ricorrere dei requisiti previsti il contributo erogato può essere tassato anche questo in base al regime della tassa piatta.
Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 91 dell’8 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello formulata da un soggetto che informa di aver stipulato un contratto di ‘locazione concordato’ per un immobile in comproprietà con i figli. Lo stesso è intenzionato a richiedere un contributo del Comune destinato a sostenere i locatori a fronte della riduzione del canone di locazione di almeno il 20% rispetto all’importo attualmente corrisposto dal conduttore.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo erogato dal Comune, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone del percipiente, deve essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’art. 36 del Tuir da determinare in via ordinaria. In alternativa è possibile accedere al regime della cedolare secca disciplinato dall’art. 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, al ricorrere dei requisiti ivi previsti.
Il regime della cedolare secca, con aliquota ridotta, si applica con riferimento ai contratti di locazione di unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenza di disponibilità abitative e negli altri Comuni individuati ad alta tensione abitativa, stipulati a ‘canone concordato’ sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.
L’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 10%, prevista ai fini della cedolare secca è condizionata alla necessità di documentare alla Pubblica amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi necessari ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale sia i presupposti per accedere alle agevolazioni, sia statali che comunali. Per i contraenti l’obbligo di acquisire l’attestazione in parola è anche giustificato dalla eventuale necessità di dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni fruite.
In diversi documenti di prassi l’Amministrazione finanziaria ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo di risarcimento, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. Sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (c.d. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.
Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente).
Nel caso prospettato, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del ridotto canone percepito, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e, deve, pertanto essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’art. 36 del Tuir da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo art. 37. In alternativa, il contribuente potrà accedere al regime della cedolare secca, al ricorrere dei requisiti previsti.
Il contribuente che esercita questa opzione deve indicarla nel modello 730, barrando la casella di colonna 11 ‘Cedolare secca’ e inserendo, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 10% nella colonna 2 ‘utilizzo’ il codice 8.
Sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente è tenuto a compilare un solo rigo del quadro B, ovvero RB, valorizzando, in particolare, il campo 6 ‘Canone di locazione’ con l’importo calcolato come descritto.