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Slitta al 31 dicembre 2020 il pagamento delle cartelle esattoriali



Il Consiglio dei ministri, nella notte tra sabato e domenica scorsa, ha approvato il decreto legge 20 ottobre 2020 n.129 recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Il testo, composto di due soli articoli, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 ed è entrato subito in vigore. La misura va incontro al pressing delle opposizioni e di parte della maggioranza, anche in considerazione del particolare momento caratterizzato da una recrudescenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Dunque il Ministero dell’Economia ha deciso di fare un passo indietro e di prorogare al 31 dicembre 2020 i termini di invio delle cartelle esattoriali nonché degli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie. Vengono dunque bloccate le notifiche che erano in partenza dopo la scadenza della moratoria avvenuta lo scorso 15 ottobre. La sospensione interessa anche i pignoramenti presso terzi di stipendi, salari, pensioni, indennità o assegni di quiescenza, sempre fino al 31 dicembre. Oltre alla sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle il decreto prevede anche lo stop del pagamento delle cartelle già inviate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni.
‘Congelate’ fino alla fine dell’anno le misure cautelari, con lo stop dei fermi amministrativi e delle iscrizioni di ipoteche da parte dell’agente della riscossione.

Per far fronte a situazioni di difficoltà economica di famiglie e imprese viene poi prorogato, sempre al 31 dicembre 2020 il periodo di tempo durante il quale si decade dai piani di rateazione in essere; da cinque rate non pagate si passa ora a dieci, anche non consecutive. Di fatto si tratta di un passo indietro condizionato, tuttavia, dalla necessità di presentare la richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020.

Sempre il decreto legge n. 129/2020 prevede, inoltre, il differimento di dodici mesi del termine entro il quale avviare la notifica delle cartelle. Tale proroga vale solo per i carichi trasmessi all’agente della riscossione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, purché si tratti di differimenti diversi da quelli previsti dal decreto Rilancio che all’articolo 157 già dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di notifica di alcune tipologie di cartelle in scadenza a fine 2021. Il nuovo decreto richiama inoltre espressamente l’art. 12, comma 2, del Dlgs 159/2015 che dispone il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici, in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione. Considerata la sospensione generalizzata dei pagamenti verso l’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2020, le cartelle in scadenza a fine anno potranno essere notificate entro il 2022. Significa che l’agente della riscossione avrà un anno di tempo in più per notificare le cartelle sospese e per comunicare l’inesigibilità agli enti creditori. Questo per consentire agli uffici di smaltire l’arretrato accumulato al quale si sommerà quello dei ruoli che gli enti consegneranno al termine del periodo di sospensione. Questa evidente sproporzione temporale tra fisco e contribuente solleva dubbi e perplessità anche di tipo costituzionale.

Senza la proroga del decreto n. 129 i pagamenti sospesi in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 sarebbero dovuti avvenire entro il 30 novembre, ossia entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione.

Il blocco per l’invio delle cartelle, di avvisi di accertamento e addebito avrà un impatto negativo sul gettito 2020 facendo slittare 316 milioni di euro di stimati incassi alle annualità successive fino a tutto il 2023. L’estensione del periodo di sospensione dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 costerà 252,3 milioni di euro. 130 milioni, relativi a carichi per tributi erariali, 92 milioni di competenza degli enti previdenziali e poco meno di 30, invece, di altri enti. Ammonta invece a 20 milioni di euro, di cui 11 milioni di competenza erariale, 5,5 ascrivibili agli enti previdenziali e 3,2 milioni ad altri enti, la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro. Lo stop alle verifiche della Pa sul corretto adempimento del contribuente di eventuali pendenze col riscossore, prima di pagamenti di importi superiori a 5mila euro, ha un costo pari a 44 milioni di euro, di cui 24,7 di competenza dell’Erario, 12,2 degli enti previdenziali e 7,2 di altri enti.

Soddisfatta il viceministro all’Economia, Laura Castelli convinta che con questo provvedimento si evitano tensioni sociali e si proteggono gli ultimi, i più deboli e i soggetti maggiormente bisognosi di aiuto.

a cura di Ugo Cacaci