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Slitta al 31 maggio la scadenza per il bonus di 2.400 euro a favore di lavoratori stagionali



20 aprile 2021 – ore 19:15
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Slitta di un mese la scadenza per la presentazione della domanda necessaria per usufruire del bonus di 2.400 euro destinato ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

Con un comunicato diffuso ieri l’Inps ha annunciato che la proroga dal 30 aprile al 31 maggio è stata decisa ‘per consentire ai nuovi aventi diritto un sufficiente periodo di tempo per le domande’.

Il bonus è stato introdotto dal decreto legge Sostegni (D.L. n. 41/2021) a favore di alcune categorie lavorative particolarmente colpite dalla pandemia. L’Istituto nazionale di previdenza sociale è in procinto di pubblicare la circolare n. 65/2021 che conterrà le modalità operative per l’assegnazione del bonus. Entro la fine di questa settimana sarà attiva, sul portale dell’Istituto, la procedura per l’acquisizione delle domande, al termine delle fasi di adeguamento amministrativo e di sviluppo informatico.

Il sussidio di 2.400 euro complessivi, 800 euro al mese per tre mesi, è rivolto ai beneficiari del decreto Ristori-ter che erano stati tra i lavoratori meno sostenuti dai precedenti provvedimenti del Governo. La nuova misura, una tantum, si estende, però, anche a coloro che hanno perso il lavoro o hanno visto ridurre le ore lavorative dopo il 30 novembre 2020.

A beneficiarne sono i lavoratori stagionali, lavoratori a termine e in somministrazione dei settori del turismo e stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi da turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo.

L’Inps chiarisce che possono presentare istanza per fruire del bonus tutti i lavoratori stagionali che involontariamente hanno visto cessare il proprio rapporto di lavoro tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. È necessario, tuttavia, che in questo arco di tempo gli stessi abbiano maturato almeno 30 giornate lavorative. Sono esclusi dall’indennità coloro che al 23 marzo 2021 risultino titolari di un trattamento pensionistico diretto o abbiano un contratto da lavoro dipendente.

Come ha previsto il decreto legge n. 41/2021 per avere diritto alla Naspi non è necessario il requisito delle 30 giornate lavorate nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro. Questo, fino al prossimo 31 dicembre. La facilitazione trova applicazione in merito agli eventi di disoccupazione verificatisi nel corso del 2020. Per gli eventi di disoccupazione posti in essere dal 1°gennaio 2021 le domande di Naspi respinte per mancanza del requisito dei 30 giorni saranno riesaminate d’ufficio.

Ugo Cacaci