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Slittano i termini per gli adempimenti tributari di persone fisiche e imprese colpite dall’alluvione del 1° maggio



09 giugno 2023 – Ore 16: 55

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 1°giugno 2023 il decreto legge che contiene le misure per fronteggiare l’emergenza provocata dalle alluvioni che hanno interessato l’Emilia-Romagna e alcuni comuni di Toscana e Marche.

Nei confronti dei soggetti residenti o con sede operativa nei territori interessati il decreto sospende i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1°maggio 2023 al 31 agosto 2023.  Per lo stesso periodo sono sospesi anche i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Le sospensioni interessano anche i versamenti delle ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, operate dai soggetti in qualità di sostituti d’imposta. 

Sospesi, parimenti, i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I termini di pagamento delle cartelle in parola riprenderanno a decorrere scaduto il periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, andranno effettuati entro il 20 novembre prossimo. 

Tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto andranno corrisposti, in un’unica soluzione, come detto, entro il 20 novembre, senza applicazione di sanzioni e interessi mentre i carichi pendenti di natura tributaria e non , non ancora affidati all’agente della riscossione, riprenderanno a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. 

La sospensione del decreto ‘Alluvioni’ investe anche gli adempimenti e i versamenti dovuti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, che scadono nel periodo dal 1°maggio 2023 al 31 agosto 2023. Prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti  dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a) e 250 della manovra 2023. 

Il decreto estende alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 la detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari ubicate nei territori indicati.

Il pagamento delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni alluvionati e alle province dei predetti comuni, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza interessi né sanzioni, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. 

Con propri provvedimenti l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, a decorrere dal 1°maggio, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con riferimento ai territori indicati. Naturalmente la sospensione concerne gli importi relativi alle utenze di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti urbani. 

Provvedimenti di sospensione interessano anche le imprese. Per le società e le imprese che alla data del 1°maggio 2023 avevano la sede operativa nei territori interessati, sono sospesi fino al 30 giugno 2023, i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’art. 18 della legge n. 580/1993. Sospesi anche gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023. Stop momentanea pure per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati dalle banche nonché da altri intermediari finanziari. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. 

Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. 

Sospesi fino al 31 luglio 2023 tutti i termini relativi agli adempimenti che società ed imprese aventi sede operativa nei territori indicati devono presentare presso le Camere di commercio. I versamenti andranno effettuati in un’unica soluzione alla ripresa del termine.