Società con patrimonio netto negativo – Impossibile chiedere il rimborso del credito Iva senza garanzia
18 giugno 2023 – Ore 17:35
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Se mancano i requisiti di ‘solidità’ e ‘virtuosità’ la società con patrimonio netto negativo non può chiedere il rimborso Iva maturato tra il periodo d’imposta 2019 e il 2022 di importo superiore a 30 mila euro, senza la presentazione di idonea garanzia necessaria a tutelare le ragioni erariali.
Una società con sede legale in Svizzera, attiva nel commercio di abbigliamento sportivo, chiede chiarimenti su come garantire il credito Iva chiesto a rimborso ex art. 38-bis Dpr n. 633/1972.
L’istante che assolve i propri obblighi fiscali in Italia tramite rappresentante fiscale, informa che cedendo beni quasi prevalentemente a clienti stranieri si trova a credito Iva e, a norma di legge, può usufruire del suo rimborso.
Da quest’anno, però, proprio per evitare la maturazione del credito Iva ha iniziato ad avvalersi del meccanismo di plafond.
La società è intenzionata a chiedere il rimborso dell’Iva maturata tra il periodo d’imposta 2019 e il 2022 che supera la soglia dei 30 mila euro, avvalendosi della facoltà di ottenere il rilascio del visto di conformità di un professionista abilitato, in alternativa alla presentazione di una garanzia bancaria.
Per attestare di essere in possesso dei requisiti patrimoniali e della regolarità contributiva come richiesto dalla legge dovrebbe produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.
Considerato che il bilancio societario chiuso al 30 giugno 2022 mostra un patrimonio netto negativo chiede se ‘può avvalersi della possibilità di ottenere il visto di conformità da un professionista abilitato, al fine di chiedere il rimborso del credito Iva maturato ed, in particolare, se si possa intendere rispettato nel caso di specie la condizione prevista dall’articolo 38-bis, comma 3, lett. a), primo periodo del Dpr n. 633/72, secondo la quale il patrimonio netto, al momento della presentazione della domanda di rimborso dell’Iva recante il visto di conformità, non dovrebbe essere diminuito rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%’.
Nella risposta a interpello n. 347/2023 l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 38-bis, comma 3, del decreto Iva il quale prevede che ‘Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto legge 1°luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi’.
Il comma 4, invece, dispone che ‘Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:
- a) da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all’1% degli importi dichiarati, o comunque, a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.
- c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività’.
La norma, dunque, esenta i contribuenti dall’obbligo di garantire i crediti Iva superiori a 30 mila euro chiesti a rimborso, solo in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 dell’articolo 38-bis del decreto Iva e a condizione che non si verifichino le cause di esclusione declinate dal comma 4 dell’articolo 38-bis; diversamente, il rimborso è sempre subordinato al rilascio della garanzia.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32/E/2014, nell’illustrare il contenuto della dichiarazione sostitutiva ha chiarito che: ‘In sintesi, le condizioni da attestare nella dichiarazione sostitutiva riguardano la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Con riferimento alle caratteristiche soggettive di natura patrimoniale di cui alla lettera a), si precisa che le informazioni richieste sono rilevate dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso. A differenza di quanto previsto nel previgente art. 38-bis, settimo comma, lettera c), n. 1), che ai fini dell’individuazione del ‘contribuente virtuoso’ faceva riferimento all’ultimo bilancio approvato, il controllo sulla solidità patrimoniale è ora effettuato prendendo a riferimento i dati contabili dell’ultimo periodo d’imposta, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato’.
‘Il rimborso resta, dunque, subordinato alla presentazione della garanzia laddove manchino i requisiti di ‘solidità’ e ‘virtuosità’ necessari per tutelare le ragioni erariali al pari di quanto già previsto in passato dal previgente settimo comma del citato art. 38-bis, che esonerava dall’obbligo di prestare la garanzia le sole imprese ‘solvibili e virtuose’.
Detto diversamente il legislatore non ha rinunciato alla tutela dell’interesse erariale, ma ha ammesso che il credito rimborsato in via accelerata possa considerarsi garantito direttamente dal richiedente ‘virtuoso’ con il proprio ‘stabile’ patrimonio, ove lo stesso dichiari di rispettare i requisiti di solidità e virtuosità elencati dalle lettere a), b) e c) del comma 3 del citato art. 38-bis e ove, altresì un professionista apponga il visto che attesta la corretta applicazione delle norme tributarie.
Ne deriva che, il requisito di cui alla lettera a) – un patrimonio che, nel corso del periodo di osservazione, non si è ridotto oltre il limite ivi fissato – non può essere valutato tenendo conto del suo ‘valore assoluto’, ossia senza considerare il segno algebrico (nel caso di specie negativo) che lo precede, al fine di affermare, comunque, l’esistenza di un patrimonio ‘stabile’.
Il requisito della ‘solidità’ patrimoniale può dirsi, infatti, rispettato solo ove esista in concreto un patrimonio e che lo stesso non sia diminuito rispetto al periodo d’imposta precedente di oltre il 40%. Tale interpretazione è, peraltro, coerente con le ipotesi in cui è richiesta in ogni caso la garanzia, anche laddove siano potenzialmente rispettati i requisiti di cui al citato comma 3, ritenuti, in tal caso, insufficienti a tutelare il credito rimborsato. Trattasi di ipotesi – contribuente in attività da poco tempo o cessato – ove il patrimonio non può considerarsi ‘stabile’, ovvero – contribuente che ha ricevuto atti di accertamento – in cui la virtuosità non può dirsi esistente.
In conclusione, dice l’Agenzia delle Entrate, così come il credito rimborsato non può considerarsi ‘garantito’ da un patrimonio presuntivamente instabile o aggredibile, ugualmente lo stesso non può considerarsi ‘garantito’ da un patrimonio ‘negativo’.