Il punto Fiscale

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Solo le mascherine certificate come dispositivo medico o DPI godono della detrazione Irpef



La recrudescenza del Covid-19 impone a tutti la necessità di rispettare le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e, quindi, di indossare regolarmente le mascherine, di igienizzare le mani e di osservare il distanziamento sociale. Abbiamo già imparato a distinguere le varie mascherine in commercio e le loro differenze. Il legislatore, con l’articolo 124 del decreto Rilancio, poi convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei dispositivi necessari al contenimento e al contrasto del Covid-19. Le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 di mascherine, camici, guanti in lattice, occhiali, visiere, cuffie, copriscarpe ma anche disinfettanti, tamponi per analisi cliniche e provette sterili sono esenti da Iva e, a decorrere dal 1°gennaio 2021, godono di un’aliquota agevolata al 5%.

Sulle mascherine diventate d’uso quotidiano è bene, probabilmente, fare chiarezza. Solo quelle chirurgiche, le Ffp2 e le Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 e costituiscono idonei strumenti di prevenzione contro il virus. A tal fine è necessario che siano validamente certificate come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI).

Le chirurgiche sono dispositivi medici utilizzabili per evitare che chi le indossa possa contaminare l’ambiente circostante. Anche per questo sono denominate mascherine ‘altruiste’. Le Ffp2 e Ffp3 rientrano nei DPI che sono utilizzati per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali i famosi ‘droplet’.

Secondo il Ministero della Salute, per essere sicure, le mascherine chirurgiche devono essere prodotte rispettando la norma tecnica UNI EN 14683:2019, mentre quelle Ffp2 e Ffp3 devono rispettare le norme tecniche armonizzate UNI EN 149: 2009. Ogni altra mascherina reperibile sul mercato come, ad esempio, le mascherine comunitarie, non costituiscono dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale. Quelle in tessuto prodotte senza il rispetto dei requisiti tecnici sopra indicati, non possono dunque beneficiare del trattamento Iva previsto dall’articolo 124.

Ai fini della detrazione Irpef della spesa sostenuta per l’acquisto delle mascherine chirurgiche e di quelle Ffp2 e Ffp3 è necessario che lo scontrino o la fattura riportino l’indicazione ‘dispositivo medico’ che può essere identificata anche attraverso le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria quale il codice ‘AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)’. In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice ‘AD’, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Anche le mascherine dotate di filtro interscambiabile rientrano tra quelle previste dall’articolo 124 del decreto Rilancio. La cessione della mascherina, venduta unitamente al relativo filtro, è esente da Iva sino al 31 dicembre 2020 e imponibile al 5% dal 1°gennaio 2021, a condizione che abbia le caratteristiche tecniche per essere certificata dall’autorità competente come dispositivo medico o come dispositivo di protezione individuale.

Tra i prodotti che possono godere del regime Iva agevolato rientrano anche i saturimetri in quanto dispositivi medici che consentono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio e i test sierologici a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 2020 dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Ugo Cacaci