Sono esenti dall’imposta di bollo i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi

27 febbraio 2025 – Ore 19:40
tempo di lettura: 03′ 30″
Non sconta l’imposta di bollo il contratto d’opera professionale che un Comune ha sottoscritto con un professionista esterno per promuovere azioni giudiziarie o per resistere in giudizio.
È quanto emerge, in sintesi, dalla risposta n. 40/2025 dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito formulato da un Comune che chiedeva di conoscere se il disciplinare sottoscritto con un avvocato esterno fosse soggetto all’imposta di bollo o se beneficiasse dell’esenzione di cui all’art. 25 della Tabella, Allegato B, del Dpr n. 642/1972.
Il Comune istante informa che in mancanza dell’avvocatura interna si avvale dei servizi legali offerti da professionisti esterni attraverso il conferimento di un incarico caratterizzato da un disciplinare nel quale sono dettagliatamente definiti doveri e prestazioni delle parti.
L’ente locale chiede se è soggetta all’imposta di bollo l’accordo sottoscritto con il legale o se rientra nell’ipotesi di esenzione ai sensi dell’articolo 25 della Tabella, Allegato B, del Dpr n. 642/1972 che esclude tassativamente i contratti di lavoro e d’impiego, sia individuali che collettivi.
L’Amministrazione finanziaria evidenzia che l’articolo 1 del Dpr n. 642/1972 dispone che ‘Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa’, contenuta nell’Allegato A al decreto stesso.
Sono invece esenti Atti, documenti e registri elencati nell’allegato B (Tabella’) al decreto.
L’articolo 25 della Tabella prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i ‘Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti […]’.
Per rispondere all’interrogativo formulato dal soggetto istante l’Agenzia delinea la natura giuridica del contratto di affidamento dell’incarico al professionista. Il Consiglio di Stato, con il parere del 3 agosto 2018 n. 2017, ha precisato che il contratto di affidamento in parola può essere inquadrato in due diverse tipologie contrattuali: il contratto d’opera intellettuale e l’appalto di servizi.
Nel contratto d’opera intellettuale il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale. Il cliente si affida al professionista conoscendone le capacità d’opera (intuitus personae).
Il contratto di appalto di servizi presuppone, invece, che l’appaltatore esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa, resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente.
Sia la Direttiva 2014/24 dell’Unione europea che il Codice dei contratti pubblici escludono dall’applicabilità della speciale normativa in materia di appalti pubblici determinati servizi legali espressamente indicati.
Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’incarico affidato dal Comune al legale sia inquadrabile nell’ambito del contratto d’opera professionale. Come anticipato il predetto contratto non sconta l’imposta di bollo.
Anche nell’ipotesi in cui il contratto stipulato tra l’amministrazione comunale e il professionista per la promozione dei servizi legali fosse astrattamente riconducibile ad un appalto di servizi, non troverebbe comunque applicazione le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici tra cui la disciplina da applicare per l’assolvimento dell’imposta di bollo. Anche in tal caso continuerebbe ad applicarsi l’articolo 25 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 che prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti.