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Sostegni-bis: servirà il via libera comunitario per l’integrazione dell’assegno – Studi professionali in allarme per le dichiarazioni anticipate



23 marzo 2021 – ore 07:30
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Lo scorso 20 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Sostegni-bis che stanzia 40 miliardi di euro a imprese, lavoratori, famiglie, salute e territorio. Il decreto pone particolare attenzione alle categorie economiche più colpite dalla chiusure e dalle restrizioni imposte per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Abbiamo avuto modo di descrivere, ieri, che con il nuovo Sostegni-bis, la macchina degli aiuti sia cambiata. Come ha detto il premier, Mario Draghi, ‘Per la prima volta accanto al criterio del fatturato viene previsto anche il criterio dell’utile, il problema è che ci vuole tempo per accertare l’utile’.

Lo schema pensato da Palazzo Chigi per i nuovi contributi a fondo perduto è sostanzialmente quello già riportato, con una nuova tranche di indennizzi da erogare in automatico secondo la procedura utilizzata per chi ha subìto perdite e un nuovo calcolo del calo dei ricavi basato sul periodo 1°aprile 2020-31 marzo 2021 in confronto con l’analogo periodo 2019-2020.

Il Governo ha previsto uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro per chi si avvale del nuovo e alternativo calcolo del calo di fatturato la cui istanza è condizionata alla preventiva presentazione della liquidazione periodica del primo trimestre 2021. Prevista anche una maggiorazione riservata a coloro che non hanno beneficiato degli aiuti del decreto Sostegni.

Abbiamo già anticipato le caratteristiche dei contributi a fondo perduto alternativi e delle condizioni per beneficiarne alla luce della contrazione media mensile del fatturato sull’arco temporale espresso. È doveroso, tuttavia, precisare che chi ha già beneficiato degli aiuti del Dl n. 41/2021 determinerà l’ammontare del ristoro con percentuali che vanno dal 60 al 20%, a seconda dei ricavi 2019, da applicare sulla contrazione media mensile. A questi sarà garantita solo la parte eccedente rispetto a quanto spettante con il contributo ordinario del decreto Sostegni.

Per i contribuenti che, invece, non hanno beneficiato degli indennizzi del Decreto n. 41/2021 l’ammontare del ristoro si determinerà con percentuali maggiorate variabili dal 90 al 30% a seconda dei ricavi 2019, sempre da applicare sulla contrazione media mensile riscontrata.

Sulla base dei risultati di esercizio è poi prevista un’integrazione dell’assegno che sarà concessa unicamente ai soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 10 milioni di euro. Il Governo ha stanziato a tal fine 4 miliardi di euro che serviranno anche a risarcire le attività chiuse da tempo, come sale da gioco e discoteche. Qui le cose si complicano perché la possibilità di ottenere un bonifico più consistente sulla base degli utili di fine anno è subordinata all’autorizzazione preventiva della Commissione europea. Il via libera di Bruxelles, non scontato, dipende dal fatto che gli aiuti commisurati ai risultati di esercizio escono dal binario classico della riduzione del 30% del fatturato.

Inoltre le partite Iva ammesse ai contributi a fondo perduto del decreto legge Sostegni-bis sono tenute ad autodichiarare il rispetto delle condizioni previste dalle regole del Temporary Framework sugli aiuti di Stato. Questo, per non avere spiacevoli sorprese in caso di cumulo con altri aiuti pubblici. Dunque, un nuovo adempimento per imprese e partite Iva in un calendario fiscale già ricco di scadenze sul quale piomba anche l’anticipo delle dichiarazioni dei redditi che ha provocato le proteste dei professionisti.

Per ottenere l’integrazione del bonifico in caso di peggioramento del risultato economico di esercizio occorre infatti anticipare, entro il prossimo 10 settembre, la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 la cui scadenza ordinaria è prevista per il 30 settembre. Un requisito che obbligherà gli studi professionali a fare gli straordinari. Senza trascurare poi, che si tratta di un sostegno condizionato al via libera di Bruxelles.

C’è da aggiungere, inoltre,che ancora non è chiaro chi beneficerà dei 4 miliardi stanziati per il conguaglio di fine anno sulla base degli utili di esercizio, perché la sua applicazione verrà definita da un decreto del Ministero dell’Economia e Finanze che stabilirà l’entità del ‘peggioramento’ necessaria per beneficiare del contributo e le relative percentuali. Le modalità di erogazione del contributo saranno il classico accredito sul conto corrente o la trasformazione dell’importo in credito d’imposta.

I commercialisti hanno già espresso le proprie perplessità sull’anticipo della dichiarazione dei redditi. Il Consiglio nazionale dell’Ordine parla di ‘Tempi troppo stretti, più ragionevole il 30 settembre’. Nel contempo i professionisti non hanno mancato di evidenziare criticità sul testo.

Se con il decreto legge Sostegni-bis si voleva ampliare la platea dei soggetti beneficiari dei contributi a fondo perduto inglobando anche le realtà che erano rimaste fuori dagli indennizzi del decreto legge n. 41/2021 perché non raggiungevano la soglia di perdite del 30% nel solo 2020, misura che ha consentito di far rientrare nel novero dei benefici circa 370 mila partite Iva, irrisolto è ancora il problema degli ‘esodati dai ristori’. Ci riferiamo a coloro che non hanno raggiunto la soglia minima di calo di fatturato per il fatto che nel 2019, anno di riferimento ministeriale per misurare l’attività ‘normale’, i loro incassi sono stati discontinui. La beffa è che gli stessi esodati saranno esclusi anche dall’esenzione dell’acconto Imu e dal credito d’imposta sugli affitti.

Tra le criticità, in realtà già presenti nel decreto legge Sostegni ed ora ‘confermate’ nella bozza del Sostegni-bis, troviamo ‘coloro che son sospesi’ ovvero chi ancora attende i contributi a fondo perduto del decreto legge n. 41/2021 per incongruenze rilevate dall’Agenzia delle Entrate nella elaborazione delle istanze. Interessati sono soprattutto i soggetti che operano in regimi speciali o in esenzione Iva.

Ugo Cacaci