Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Speciale Decreto Bollette



Energia e gas, tax credit prolungato al 30 giugno ma ridotto

Luca Gaiani

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2023 pag. 25

Il decreto legge Bollette estende al secondo trimestre dell’anno il credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas ma l’importo è ridotto. Per le imprese energivore, infatti,  il bonus per i costi di energia elettrica passano dal 45% del primo trimestre al 20%. Ammonta sempre al 20% (contro il precedente 45%) anche il credito per l’acquisto di gas utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici, sia da parte di imprese gasivore che non gasivore. Cala al 10% (dal precedente 35%), invece,  la misura dell’agevolazione per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese non energivore. Il decreto conferma la facoltà da parte delle imprese non gasivore e non energivore che si riforniscono dallo stesso fornitore sia nei primi due trimestri del 2023 sia nel primo trimestre 2019, di ottenere dal fornitore stesso una comunicazione nella quale viene riportato l’incremento di costo rilevante per fruire del bonus e il credito d’imposta spettante. Le regole di fruizione del credito non cambiano. L’importo spettante è compensabile in F24 senza limiti di importo fino al 31 dicembre 2023. I crediti possono essere compensati anche in data antecedente alla fine del trimestre a patto che le spese sottostanti siano state sostenute e che si sia in possesso della fattura di acquisto. 

 

Incentivi risparmio energetico: sì al cumulo con gli aiuti locali

Roberto Lenzi

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2023 pag. 25

L’articolo 37 del decreto legge n. 34/2023, meglio noto come decreto Bollette, consente di cumulare le agevolazioni fiscali previste per il risparmio energetico con gli incentivi regionali erogati nel biennio 2023-2024, ma solo a patto che questi ultimi siano già istituiti al 31 marzo 2023. Dunque, ora è consentito cumulare, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, la parte di spesa per la quale sia già stato concesso un contributo da Regioni e Province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo permetta. Questa novità troverà applicazione, tuttavia, con esclusivo riferimento ai contributi istituiti alla data del 31 marzo scorso e che saranno erogati nel 2023 e nel 2024. Operativamente, ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, si considera ammessa anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso un contributo dalle Regioni e dalle Province autonome, senza quindi obbligare a calcolare l’agevolazione fiscale sulla parte non coperta da altri contributi. 

 

La tregua fiscale guadagna tempo

L.Lodoli, G.Parente e B.Santacroce

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2023 pag. 26

Cambia il calendario della tregua fiscale. Diverse scadenze slittano alla fine dell’estate. Il decreto Bollette, infatti, proroga le scadenze previste per il 31 marzo al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e al 31 ottobre prossimo per la sanatoria delle irregolarità formali. Slitta al 30 settembre anche il nuovo termine per aderire e versare il dovuto o la prima rata per la sanatoria delle controversie tributarie pendenti. Il decreto introduce la possibilità di definire anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati al 1°gennaio 2023 e che sono divenuti definitivi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. Il 30 aprile scadono i termini per la presentazione, solo online, delle domande per la rottamazione quater delle cartelle per i carichi affidati alla riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Dopo la comunicazione delle somme dovute e del piano dei versamenti, i contribuenti dovranno passare in cassa entro il 31 luglio per il versamento della prima o unica rata. Il 30 aprile rappresenta la data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1°gennaio 2023, fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

 

Conciliazione agevolata per liti pendenti al 15 febbraio
Laura Ambrosi

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2023 pag. 26

Definizione delle liti pendenti. Tra le novità del decreto Bollette trova posto il posticipo dei termini per la domanda e per il pagamento di quanto dovuto per la definizione delle controversie. La conciliazione agevolata viene estesa anche alle liti pendenti al 15 febbraio scorso relativamente alle controversie con l’Agenzia delle Entrate. Entro il prossimo 30 settembre sarà possibile presentare l’istanza per la definizione delle liti. Lo stesso termine è previsto per il pagamento della prima o unica rata. Sempre entro un numero massimo di 20 rate, di pari importo, è possibile versare ma per le prime tre le scadenze sono: 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Le successive scadranno entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Per lo slittamento delle scadenze, la definizione si perfeziona entro il 30 settembre 2023 con il versamento della prima o unica rata. Prevista una parziale estensione della conciliazione relativa alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. Questa sanatoria interessa i soli atti impositivi in cui è parte l’Agenzia e se il procedimento è pendente in uno dei due gradi di merito. Prorogato al 30 settembre prossimo il termine entro cui può essere definito l’accordo conciliativo necessario per l’adesione alla sanatoria che consente di beneficiare delle sanzioni ridotte. 

 

Non punibilità con versamenti entro la fine dell’appello

Antonio Iorio

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2023 pag. 27

L’articolo 23 del decreto Bollette prevede la non punibilità per gli omessi versamenti e le indebite compensazioni non spettanti quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme versate secondo le modalità previste dagli istituti della tregua fiscale. Il tutto, a patto che le relative procedure vengano definite prima della sentenza di appello. La nuova norma prevede un’estensione oggettiva della non punibilità, consentendo la fruizione del beneficio anziché entro l’apertura del dibattimento, fino alla pronuncia della sentenza di appello. Questo significa che un contribuente, già condannato in primo grado, avvalendosi di uno degli istituti della tregua fiscale, pagando prima della sentenza di appello, potrà ottenere la non punibilità. Prevista una procedura ad hoc. Il contribuente è tenuto, in primis, a dare immediata comunicazione all’autorità giudiziaria del versamento delle somme e, successivamente, all’Agenzia delle Entrate di aver comunicato all’autorità giudiziaria il versamento, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale. 

 

Fuori dal ravvedimento speciale il frutto dei controlli automatici

Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2023 pag. 27

Trascorsi solo tre mesi dal varo della norma, il legislatore è intervenuto con una misura di carattere interpretativo. L’articolo 21 del decreto Bollette contiene una disposizione che recepisce il pensiero espresso dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 2/E e 6/E, entrambe del 2023. La questione concerne il ravvedimento speciale. L’ultima manovra ha escluso dall’istituto le violazioni definibili con la sanatoria degli avvisi bonari e con la sanatoria delle irregolarità formali. Con i documenti di prassi sopra richiamati l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che tutte le violazioni ricadenti nell’attività di liquidazione ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973  54-bis del Dpr 633/1972 sono escluse dal ravvedimento speciale. Il decreto Bollette avvalora quanto espresso dalle Entrate. Ne deriva che l’omesso o ritardato pagamento di imposte non può mai essere oggetto di ravvedimento speciale. Altra norma di interpretazione autentica precisa che possono essere ravvedute tutte le violazioni commesse nei periodi d’imposta fino al 2021, anche se non strettamente imputabili alla dichiarazione fiscale, purché quest’ultima sia stata validamente presentata. 

 

Salvi gli omessi pagamenti senza notifiche al 1°gennaio 

Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2023 pag. 27

Per accedere alla sanatoria sugli omessi versamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo mediazione e conciliazione giudiziale è necessario che la cartella di pagamento o l’avviso di intimazione del fisco non siano stati notificati al 1°gennaio 2023. La regolarizzazione interessa i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e si perfeziona con l’integrale versamento del dovuto entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Dal 2023 gli interessi legali sono applicabili nella misura del 5% annuo. Esclusa la compensazione.

 

Gas e teleriscaldamento, Iva al 5% anche nel secondo trimestre

Benedetto Santacroce

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2023 pag. 28

Alle somministrazioni di gas metano, ai contratti di servizio energia per impianti di riscaldamento a gas e al teleriscaldamento si applica, anche per il secondo trimestre 2023, l’aliquota Iva del 5%, in deroga a quelle del 10 o del 22%, prevista, a seconda dei casi, dal Dpr n. 633/1972. Anche per il secondo trimestre del 2023 trova conferma per il gas l’azzeramento degli altri oneri generali di sistema. A stabilirlo l’articolo 2 del decreto Bollette che fornisce agevolazioni a favore di cittadini e imprese per attenuare l’impatto dell’incremento dei prezzi collegati al gas e al teleriscaldamento. L’Iva al 5% per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, riguarda la somministrazione di gas usato per combustione per usi civili e industriali. Trova applicazione anche agli impieghi di gas per combustioni rientranti nelle destinazioni di esenzioni previste dall’art. 17 ovvero agevolati di cui all’art. 24 del Tua. La riduzione dell’aliquota si applica sull’intera fornitura di gas resa all’utente finale comprensiva anche dei servizi accessori. 

 

Extraprofitti, sul calcolo è neutro l’uso di riserve del patrimonio netto

Alessandro Germani

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2023 pag. 28

Il decreto legge Bollette interviene sulla misura del contributo extraprofitti per il 2023 introdotto dall’ultima manovra per sterilizzare gli effetti derivanti dall’utilizzo delle riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte per via della vecchia misura di disinquinamento dei bilanci prevista dalla riforma dell’Ires del 2003. Il contributo extraprofitti grava sulle imprese del settore petrolifero ed energetico. Quello relativo al 2022 è tarato sull’Iva e sul meccanismo delle Lipe. È stato modificato dalla legge di Bilancio 2023 che ha introdotto, per l’anno in corso, un altro contributo basato sull’Ires e imperniato sul regolamento Ue 2022/1854. Il contributo mira a colpire gli utili eccedenti quelli ordinari, ovvero si applica al reddito complessivo ai fini Ires per il 2022 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi d’imposta antecedenti. L’importo del contributo non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022. Stimata in 404 milioni di euro la riduzione di gettito del contributo straordinario per il 2023.