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Spese di immatricolazione auto: se le fatture riportano solo corrispettivi soggetti ad Iva sono esenti dal bollo



16 maggio 2023 – Ore 20:10

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Una società che svolge l’attività di concessionaria di autoveicoli e veicoli commerciali chiede chiarimenti in merito  ai costi di immatricolazione dei mezzi venduti ai clienti. Vuole sapere se le spese addebitate in fattura rientrino o meno nel perimetro di esenzione.

Per l’espletamento delle pratiche burocratiche l’istante informa di avvalersi di agenzie di pratiche automobilistiche esterne e che per ciascuna immatricolazione corrisponde, a titolo di costi fissi amministrativi, l’importo di 115,98 euro. 

L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 328/2023 chiarisce il trattamento tributario che è derogato per gli atti e i documenti indicati nella Tabella B annessa al Dpr n. 642/1972. In particolare, l’articolo 6 della Tabella esenta dal bolle le fatture e i documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva. La deroga trova applicazione solo in presenza di fatture che recano solo corrispettivi soggetti ad Iva. In altre parole, le fatture che riportano anche corrispettivi non soggetti ad Iva applicano la disciplina generale di cui all’articolo 13 della Tariffa allegata al citato Dpr. il quale, per chiarezza, disciplina l’imposta di bollo. 

L’Agenzia delle Entrate ricorda che sulla base dell’articolo 15, primo comma, del Dpr n. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile Iva ‘le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate’. 

Affinché trovino applicazione i presupposti del citato articolo 15 è necessario che le spese di pratiche automobilistiche presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, sostenute in nome e per conto dei clienti, siano provate mediante documentazione a questi intestate. Pertanto, agli effetti dell’Iva, restano escluse dalla base imponibile solo le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme concorrono a formare la base imponibile e quindi vanno assoggettate ad Iva. 

L’Amministrazione finanziaria precisa che le somme pagate dalle agenzie di consulenza automobilistica e successivamente addebitate in fattura al cliente assumono carattere di anticipazione in nome e per conto della controparte. Ciò, a condizione che sussista apposita documentazione. Non ha rilevanza il fatto che l’incarico sia affidato dall’acquirente o dal venditore del veicolo. 

In base all’articolo 5 della tabella B allegata al Dpr n. 642 del 1972 sono esenti dall’imposta di bollo gli atti posti in essere da soggetti che per legge svolgono attività relative alla riscossione e al rimborso di tributi, contributi ed entrate extra-tributarie. Sono tali gli enti pubblici deputati per legge a tale attività o i notai che abbiano anticipato in nome e per conto del cliente i tributi dallo stesso dovuti. La predetta esenzione, dunque, non si applica in caso di mero riaddebito in fattura delle spese sostenute per conto del cliente. 

Nel caso rappresentato dall’Istante se le fatture emesse dalla società a carico del cliente riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva, l’imposta di bollo non è dovuta. Se, invece, riguardano il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva sia importi non soggetti ad Iva, si applica l’imposta di bollo se le somme non soggette ad Iva sono di importo pari o superiore a 77,47 euro.