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Stabili organizzazioni: è soggetta ad Iva l’attività promozionale tesa a facilitare la contrattualizzazione



03 giugno 2023 – Ore 9:50

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È soggetta ad Iva, in Italia, l’attività promozionale tesa a facilitare la contrattualizzazione del servizio tra il cliente e la Casa Madre svolta dalla stabile organizzazione italiana. Ciò in quanto la SO interviene concretamente nelle operazioni, svolgendo un ruolo attivo qualificante e operando in maniera quasi autonoma. 

Questa, in estrema sintesi, è la risposta che l’Agenzia delle Entrate fornisce all’interpello n. 336/2023 formulato dall’Istante che chiede un parere in merito alla corretta modalità di fatturazione del servizio di gestione individuale di portafogli reso dall’ Head Office, ovvero dalla società di diritto lussemburghese attiva nei servizi finanziari e nelle strategie di investimento, ai clienti italiani, tenuto conto delle attività svolte dalla stabile organizzazione. 

In particolare l’Istante vuole sapere se le funzioni di supporto esercitate dalla stessa comportano un suo coinvolgimento nell’esecuzione del servizio di gestione individuale di portafogli, reso dalla Casa Madre, tale da qualificarlo quale debitore d’imposta ai fini Iva in Italia per i corrispettivi relativi al servizio reso dall’Head Office (o Casa Madre) ai committenti italiani. 

Affinché una stabile organizzazione intervenga come parte attiva in operazioni rilevanti ai fini Iva devono sussistere due condizioni. La prima prevede che l’attività della stessa sia caratterizzata da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche tali da consentirle di effettuare la fornitura di beni o servizi. La seconda, che i mezzi umani e tecnici siano utilizzati dal soggetto passivo estero per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di beni e/o servizi, prima o durante la realizzazione di detta cessione. 

Per considerare integrato il requisito dell’intervento della stabile organizzazione nella fornitura dei beni non basta lo svolgimento di meri compiti amministrativi né assume rilevanza che la SO stipuli contratti in nome e per conto della capogruppo o si occupi dei rapporti con i clienti. 

In merito al caso sottoposto dall’Istante, dalla documentazione prodotta emerge che la Casa Madre è dotata di mezzi tecnici e umani attraverso i quali svolge un ruolo attivo nella definizione dei contratti. Naturalmente la stabile organizzazione è tenuta ad attenersi alle direttive impartite dall’Head Office, non per questo, tuttavia, può considerarsi amministrativo o di supporto il ruolo dalla stessa esercitato.

Anche il fatto che la Casa Madre retroceda il 40% delle commissioni incassate dai clienti italiani gestiti dalla Branch a titolo di corrispettivo dell’attività da quest’ultima prestata evidenzia come la collaborazione non può essere considerata di mero supporto amministrativo e promozionale. 

La stabile organizzazione, con la propria attività commerciale nei confronti dei potenziali clienti in Italia e con le mansioni che la contraddistinguono che si concretizzano nella ricerca, nel contatto con il cliente e nella stesura della documentazione contrattuale, consente la realizzazione delle prestazioni poi svolte dalla Società madre in quanto trattasi di attività inerenti e prodromiche alla successiva attività di gestione individuale di portafogli. Attività quest’ultima di spettanza della società di diritto lussemburghese. 

L’Agenzia delle Entrate ritiene dunque che la SO svolge un ruolo attivo qualificante nelle operazioni descritte e, pertanto, sotto il profilo degli adempimenti Iva relativi alle operazioni realizzate dalla Casa Madre, la stessa dovrà emettere fattura nei confronti dei committenti italiani. Per i servizi di supporto prestati dall’Istante, invece, la SO emetterà nei confronti dell’Head Office una fattura fuori campo Iva.