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Stop al Superbonus in caso di tardiva presentazione dell’asseverazione – La violazione non può essere sanata con la Tregua fiscale



29 maggio 2023 – Ore 19:00

tempo di lettura: 02′ 30″

La tardiva presentazione dell’asseverazione impedisce di accedere all’agevolazione fiscale del Superbonus, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo. Inoltre l’istante non ha la possibilità di ricorrere alla c.d. Tregua fiscale per sanare la violazione commessa.

È quanto emerge, in sintesi, dalla risposta all’istanza di interpello n. 332/2023 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ad un soggetto il quale informava di aver iniziato lavori edili su un immobile di proprietà attualmente accatastato come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione. 

Con l’intervento edilizio intende ridurre il rischio sismico dell’edificio e, pertanto, beneficiare del 110% per un importo di spesa inferiore al limite di  96 mila euro. A tal fine sostiene di essersi avvalso di un ‘ingegnere asseveratore’, in possesso della necessaria polizza assicurativa, che ha provveduto ad elaborare e sottoscrivere in modalità digitale la documentazione dovuta. 

Alla comunicazione di inizio lavori inviata allo Sportello Unico Edilizia del Comune competente, tuttavia, non è stata allegata né l’asseverazione di rischio sismico ante operam, né la relazione illustrativa della classificazione sismica. 

L’istante chiede se la citata omissione possa essere assimilata ad una violazione meramente formale che non pregiudica la fruizione della maxi-detrazione. 

L’Agenzia delle Entrate precisa che il progetto dell’intervento antisismico e l’asseverazione del tecnico incaricato devono essere allegati alla segnalazione di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente. Tale presentazione deve avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori.

Inoltre, ai fini del 110% per gli interventi antisismici occorre che il professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico attesti l’efficacia dei lavori posti in essere attraverso il modello contenuto nell’allegato B del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017. Il tecnico o i tecnici, secondo le rispettive competenze professionali, dovranno asseverare l’efficacia dei lavori attestando la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 28/E/2022, ha chiarito che la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione non consente di accedere al bonus fiscale. Dunque, non può essere considerata ‘meramente’ formale, come ipotizzato dal soggetto istante, in quanto si tratta di una violazione che, come anticipato, può ostacolare le attività di controllo. 

Sempre l’Agenzia delle Entrate, questa volta attraverso la circolare n. 2/E dello scorso 27 gennaio, ha chiarito che sono escluse dalla sanatoria della c.d. Tregua fiscale ‘le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzioni o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile’. Alla luce di ciò è impossibile ricorrere alla Tregua fiscale per sanare la violazione commessa. 

Il soggetto istante potrebbe sanare la mancata deposizione al Comune ‘prima dell’inizio dei lavori’ dell’asseverazione con l’istituto della remissione in bonis a patto che la violazione non sia stata constatata e non siano  iniziati accessi, ispezioni e verifiche delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Il fatto che l’istante non abbia specificato in quale periodo d’imposta sono iniziati i lavori impedisce di stabilire se c’è ancora la possibilità di accedere alla remissione in bonis. Questa possibilità si concretizza se la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota dell’agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023. 

Infine, qualora l’interessato abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’art. 121, comma 1, del decreto Rilancio, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione; comunicazione che, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà essere sanata mediante remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

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