Il punto Fiscale

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Stretta sulla cessione dei crediti e sullo sconto in fattura dei bonus edilizi



18 febbraio 2023 – Ore 23:40

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Tutte le agevolazioni legate agli interventi edilizi sono coinvolte dal decreto legge n. 11/2023 del Governo, pubblicato avanti ieri sulla Gazzetta Ufficiale, che elimina le cessioni dei crediti e lo sconto in fattura. 

Il provvedimento non è dedicato solo al Superbonus perché si estende all’ecobonus, al sismabonus, al bonus facciate, agli interventi di ristrutturazioni edilizie, a quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’installazione di impianti fotovoltaici.

Immediato l’allarme e le proteste delle imprese edili, soprattutto di quelle più piccole, che hanno praticato lo sconto in fattura per gli interventi meno ‘invasivi’ come la sostituzione delle caldaie o degli infissi. Le opposizioni hanno fatto sentire la propria contrarietà come pure i sindacati che verranno ricevuti lunedì prossimo a Palazzo Chigi. Anche nella maggioranza non sono mancati distinguo: Forza Italia ha preso le distanze dalla misura auspicando miglioramenti al testo in Parlamento. L’Ance ha sollecitato un intervento immediato per sbloccare i crediti d’imposta attualmente incagliati che mettono a repentaglio migliaia di aziende edili. Secondo le stime sarebbero pari a 15 miliardi i crediti bloccati. 

La stretta sulle cessioni dei bonus è stata voluta dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti per non ipotecare i margini delle prossime misure e ridurre il costo futuro degli sconti fiscali in edilizia. L’esigenza di mettere in sicurezza i conti pubblici ha indotto l’Esecutivo a varare una norma impopolare che aumenta l’incertezza in un comparto già fortemente desideroso di interventi volti alla semplificazione. Il riferimento ai crediti incagliati è diretto. Con questo provvedimento il Governo non risolve il problema ma aumenta le difficoltà a cittadini, professionisti ed imprese edili, soprattutto quelle meno strutturate. D’altronde i quasi 40 miliardi di euro dei costi extra legati ai bonus edilizi hanno reso inevitabile una brusca frenata.

Il decreto, tuttavia, contiene delle ‘uscite di sicurezza’ tutte caratterizzate da una data: il 16 febbraio 2023 che è il giorno precedente all’approvazione del provvedimento. Per quanto concerne il Superbonus, le case autonome e le villette saranno al riparo dalla stretta se avranno presentato la Cilas entro il 16 febbraio. Per i lavori nei condomini, invece, oltre alla presentazione della Cilas, sempre entro il 16 febbraio, sarà necessaria una delibera assembleare ratificativa degli interventi e che dovrà essere anteriore alla suddetta data. Le altre agevolazioni edilizie hanno la possibilità di evitare lo stop alla cessione dei crediti se la Cila o la Scia presentata al Comune sarà antecedente al 16 febbraio 2023. Per gli interventi in edilizia libera, invece, per i quali non è necessaria la presentazione di una comunicazione al Comune, la data di riferimento è quella di inizio dei lavori. Attraverso una dichiarazione di atto notorio si attesterà il giorno di partenza.  

Fuori dal decreto legge 11/2023 anche gli immobili demoliti e poi ricostruiti, il sismabonus acquisti e le agevolazioni per la compravendita di immobili ristrutturati al 50%. In questi casi la data di stipula del rogito o la registrazione del contratto preliminare dovranno essere anteriori al 16 febbraio 2023. 

La frenata ai bonus casa del decreto legge in parola non mette in discussione, ovviamente, le detrazioni fiscali. I contribuenti possono sempre portare in detrazione sulle dichiarazioni dei redditi le spese relative a tutte le agevolazioni coinvolte nella stretta. Gli interessati dovranno controllare la capienza fiscale per utilizzare le detrazioni, con la conseguenza che gli incapienti saranno fuori dai bonus edili. 

Rispetto alla bozza il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non presenta più due commi che vietavano le vendite degli altri bonus, ossia quelli aventi natura diversa da quella edilizia. Sono dunque ‘salvi’ il super-Ace, i crediti energia e gas, i crediti per l’acquisto di carburante per i settori agricolo e della pesca, il bonus chef e il credito per le imprese turistiche e della ristorazione. Fuori anche il bonus per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator. 

L’articolo 1, comma 1, lett. b) modifica le norme per provare la responsabilità solidale nelle violazioni. ‘Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta’. In sostanza non correranno il rischio di eventuali contestazioni coloro che saranno in possesso di questi documenti: 

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese rilasciate dai tecnici abilitati;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomìni;
  • attestati di prestazione energetica nel caso di interventi volti all’efficientamento energetico dell’immobile;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • attestazione antiriciclaggio (artt. 35 e 42 Dlgs n. 231/2007).

Alla luce del decreto legge in argomento chi acquisterà i crediti di imposta da una banca sarà escluso dalla responsabilità solidale. L’interessato dovrà procurarsi al momento dell’acquisto un’attestazione di possesso, da parte della banca, di tutta la documentazione prevista dal decreto. La documentazione sopra elencata sarà utile anche nelle c.d. ‘quinte sessioni’ da parte di banche o gruppi bancari a correntisti non consumatori ovvero a correntisti imprese o lavoratori autonomi. 

Ugo Cacaci

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