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Studi professionali: stop all’Irap se il reddito prodotto dall’associazione professionale sia di esclusiva derivazione del lavoro professionale dei singoli associati



02 maggio 2022 – Ore 10:00
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La Corte di cassazione, sezione civile, con l’ordinanza n. 13129 pubblicata in data 27 aprile 2022, ha stabilito che sono escluse dall’Irap le società semplici, le associazioni professionali e gli studi associati se dimostrano che ‘non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata’.

Nel caso in esame i giudici di legittimità hanno evidenziato che già la Commissione tributaria regionale aveva documentato come il reddito prodotto dall’associazione professionale fosse di esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati ‘tale da escludere l’assoggettabilità all’imposta’. In sostanza i giudici tributari d’appello avevano ribadito che il reddito accertato ‘risulta essere generato unicamente dal lavoro personale degli associati’.

Tenendo conto di questa premessa la Ctr ha escluso che potesse essere applicata l’Irap sulla base della mera sussistenza dello studio associato. L’esclusione era motivata dal fatto che il reddito prodotto dall’associazione professionale fosse di esclusiva derivazione del lavoro dei singoli associati.

L’Amministrazione finanziaria presentava ricorso lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 446/1997, avendo i giudici tributari d’appello contravvenuto ai principi giurisprudenziali in materia di assoggettabilità ad Irap dei redditi delle attività svolte in forma associata.

La Suprema corte ha ritenuto infondate le doglianze dell’Agenzia delle Entrate ed ha respinto il ricorso. L’esercizio di professioni in forma societaria costituisce presupposto dell’Irap, senza la necessità di accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione. In questo caso, tuttavia, difetta il requisito dell’autonoma organizzazione, perché, come detto, l’attività non è esercitata in forma associata ma in maniera individuale dal singolo professionista.

I giudici di legittimità hanno tuttavia ribadito che l’esclusione da Irap è subordinata alla necessità di dimostrare che non viene esercitata alcuna attività produttiva in forma associata. Lo studio interessato ha provato, documenti alla mano, che l’attività era esercitata con l’apporto di lavoro autonomo dei professionisti associati e non con l’attività professionale associata.

Ugo Cacaci

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