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Superbonus al 110% anche per chi acquista case antisismiche



Il Superbonus al 110% trova applicazione anche per gli acquisti di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedono alla successiva rivendita.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 80 del 3 febbraio 2021, fornisce chiarimenti ad un’istanza di interpello presentata da una società di costruzione intenzionata ad eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, al fine di consentire ai futuri acquirenti di fruire delle detrazioni previste dalla norma. La società chiede se esiste un limite temporale entro il quale deve essere perfezionato l’acquisto dell’immobile oggetto di intervento.

Rispetto alle regole applicative del sisma bonus il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 si applica anche agli acquirenti di nuove unità immobiliari oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione con misure antisismiche, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, a patto che le norme urbanistiche vigenti lo consentano. Le imprese di costruzione e ristrutturazione che eseguono i lavori di adeguamento statico sono tenute, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, ad alienare l’immobile.
Destinatari delle detrazioni nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, sono i singoli acquirenti. Il beneficio trova applicazione entro un limite massimo di spesa per ciascuna unità immobiliare pari a 96 mila euro.

L’articolo 119 del decreto legge Rilancio prevede che la detrazione del 75% o 85% salga al 110% nel caso di acquisto posto in essere da: condomini; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; Istituti autonomi case popolari (IACP); cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Come precisato nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, il Superbonus al 110% trova applicazione anche alle spese sostenute dagli acquirenti degli immobili antisismici ovvero delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

In conseguenza delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 per le persone fisiche la maxi detrazione al 110% trova applicazione per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Affinché l’acquirente dell’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63/2013 è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.

Ugo Cacaci

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