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Superbonus al 110% anche per gli interventi realizzati su ‘unità collabenti’



08 marzo 2021 – ore: 19:42
tempo di lettura: 03′15″

Con la risposta n. 161 dell’8 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’interpello formulato dal proprietario di uno stabile censito al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2 (‘unità collabenti’), per il quale intende fruire del Superbonus al 110%.

Il fabbricato collabente è gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà. Da anni in stato di abbandono, è privo di infissi e presenta muri perimetrali fatiscenti. Impossibile provare l’esistenza di una tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente limitato a caminetto o stufa a legna.

L’istante intende effettuare una serie di interventi che comprendono: la realizzazione di un cappotto termico con mattoni termici portanti; l’installazione di una caldaia a biomassa; la collocazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che anche per gli interventi posti in essere su ‘unità collabenti’ è possibile beneficiare delle detrazioni al 110%, pur trattandosi di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito. Ai fini dell’ecobonus, per tali edifici, è necessario dimostrare l’esistenza dell’impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche di legge e che sia situato negli ambienti in cui vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò è necessario per tutte le tipologie di interventi agevolabili, tranne che per l’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomasse e delle schermature solari.

Dunque, la maxi detrazione al 110% è fruibile anche per i lavori posti in essere su edifici classificati nella categoria catastale F/2, a condizione che al termine degli interventi l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.

La legge di Bilancio 2021 ha inserito tra gli edifici che accedono al Superbonus ‘anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 119, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A’.

In merito al caso sottoposto l’Amministrazione sostiene che laddove l’intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia (art. 3 Dpr 380/2001) e tale circostanza sia provata dal titolo amministrativo e vengano effettuati interventi antisismici e di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus l’Istante può fruire delle citate agevolazioni.

Una relazione tecnica dovrà dimostrare che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti. Questa sarà necessaria per i lavori tesi al miglioramento termico ed eliminerà la necessità di produrre l’APE iniziale.

L’Agenzia delle Entrate, con l’occasione, ha riassunto le caratteristiche dell’articolo 119 del decreto Rilancio convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 che ha introdotto la detrazione al 110% per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici posti in essere su unità immobiliari di tipo residenziale.

La legge n. 178/2020 ha in parte modificato l’articolo 119 citato, estendendo la durata di fruizione della detrazione. Infatti, se il decreto Rilancio limitava il Superbonus alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la legge di Bilancio 2021 ne ha esteso l’applicazione al 30 giugno 2022 e ha previsto che per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Da notare, tuttavia, che mentre per gli interventi posti in essere nel 2020 e 2021 la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, le spese sostenute nel 2022 possono essere detratte in quattro quote annuali, sempre di pari importo.

In ogni caso il documento rimanda alle circolari n. 24/E e 30/E del 2020 che illustrano tutte le informazioni necessarie per definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati nonché gli adempimenti a carico degli operatori.

Ugo Cacaci