Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Superbonus – Decreto Rilancio – Interventi su immobili inagibili per danni conseguenti ad eventi sismici



Può beneficiare del Superbonus l’unità immobiliare ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016. Il credito d’imposta riguarda le spese rimaste a carico del contribuente. Significa che eventuali contributi ricevuti devono essere sottratti dall’ammontare sul quale applicare la detrazione.

5 giugno 2024 – Ore 20:00

tempo di lettura: 4 minuti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 119/2024 all’interpello formulato dal comproprietario di un immobile, fornisce chiarimenti sulla normativa che disciplina il Superbonus e, in particolare, sulla possibilità di fruire di questa agevolazione per un immobile inagibile a seguito di eventi sismici. 

L’istante è comproprietario con la moglie, di una unità immobiliare caratterizzata da due corpi: un’abitazione e due unità pertinenziali, ovvero un magazzino e un’autorimessa. 

L’ufficio della Ricostruzione ha provveduto a suddividere l’intero fabbricato in due parti autonome, ‘Blocco A’ e ‘Blocco B’ ma solo il primo potrà beneficiare del contributo per la ricostruzione in quanto il ‘Blocco B’ risultava già inagibile dall’anno 2009. 

Tramite l’istanza il comproprietario specifica che le due unità immobiliari sono state realizzate in epoche differenti. Il ‘Blocco A’, di più recente costruzione, è realizzato in muratura piena in laterizio mentre il ‘Blocco B’, più vetusto, è stato effettuato in muratura a sacco. L’edificio in laterizio è stato concepito come ampliamento del primo, con un muro che è in comune tra i due blocchi.

L’intenzione è quella di demolire entrambe le strutture e di ricostruire l’intero edificio ponendo in essere gli interventi necessari per l’efficientamento energetico e per il consolidamento antisismico. Naturalmente il nuovo stabile rispetterà la volumetria esistente e il numero di unità immobiliari al momento presenti.

I comproprietari sono intenzionati a presentare un unico progetto e un’unica pratica edilizia. Chiedono chiarimenti sulla applicazione del Superbonus e sui termini previsti dall’art. 119, comma 8-ter del decreto Rilancio. 

Come noto il decreto Rilancio disciplina la detrazione del Superbonus per gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico e al consolidamento statico degli immobili. In merito ai requisiti necessari per fruire di tale agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con numerosi documenti di prassi ( risoluzioni e circolari) ha fornito chiarimenti.

Ai documenti di prassi amministrativa si aggiungono le risposte alle istanze di interpello consultabili nell’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

In merito ai quesiti formulati dall’istante l’Amministrazione finanziaria fa presente che con la circolare n. 24/E/2020 ha chiarito che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Significa, in sostanza, che la detrazione non compete se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Dunque, eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’ammontare sul quale applicare la detrazione. 

L’articolo 119 del decreto Rilancio al comma 1-ter prevede che ‘Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo per gli interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione’. Al comma 4-quater l’articolo 119 dispone invece che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 

Come anticipato, dunque, è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne deriva che le disposizioni in parola non trovano applicazione per gli interventi posti in essere su edifici ubicati nei Comuni che non hanno subito danni dal terremoto. 

Relativamente al periodo di tempo entro il quale è possibile fruire del Superbonus l’articolo 119 al comma 8-ter specifica che la detrazione per gli incentivi fiscali spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura piena, ovvero del 110%. La proroga prevista fino al 31 dicembre 2025 della maxi detrazione interessa gli interventi ammessi al Superbonus realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari. 

L’Agenzia delle Entrate entra poi nello specifico e alla luce di quanto dichiarato dall’istante, in considerazione del fatto che l’unità immobiliare è destinataria di contributi per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016, precisa che lo stesso potrà beneficiare del Superbonus entro il termine del 31 dicembre 2025.

Per i limiti di spesa ammessi al Superbonus l’Agenzia conferma che nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali il limite di spesa ammonta a 96 mila euro per ciascuna unità abitativa e relative pertinenze unitariamente considerate. Per gli interventi di efficientamento energetico il limite di spesa sarà determinato per ciascun intervento ‘trainante’ e ‘trainato’.Trattandosi di lavori effettuati su un edificio unifamiliare, il predetto limite va commisurato all’unità immobiliare e alle relative pertinenze sempre unitariamente considerate.