Superbonus – Fino al 31 ottobre le domande per il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti a basso reddito

Entro il 31 ottobre 2024 vanno inviate le istanze per richiedere il contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti a basso reddito in relazione agli interventi edilizi legati al Superbonus sostenuti nel periodo 1°gennaio – 31 ottobre 2024.
25 ottobre 2024 – Ore 17:30
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Restano solo pochi giorni per la presentazione delle istanze finalizzate a richiedere il contributo a fondo perduto previsto per i contribuenti a basso reddito in relazione ai lavori di edilizia agevolabili con il Superbonus. Il prossimo 31 ottobre scade, infatti, il termine per la presentazione della istanza così denominata: ‘Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%’.
Oltre a contenere i dati anagrafici del soggetto richiedente l’istanza deve includere una dichiarazione con la quale lo stesso richiedente attesta di avere un reddito relativamente all’anno di imposta 2023 non superiore a 15 mila euro e di aver sostenuto, nel periodo dal 1°gennaio al 31 ottobre 2024, spese detraibili con percentuale del 70% a fronte degli interventi edilizi disciplinati dal Dl n. 34/2020 ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo. I lavori devono aver raggiunto, entro il 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento non inferiore al 60% asseverato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Come anticipato, ad essere interessati sono i contribuenti che nel 2024, fino al 31 ottobre, abbiano sostenuto spese in relazione agli interventi agevolati con il Superbonus e che entro il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto un SAL non inferiore al 60% e che si trovano nelle condizioni reddituali disposte dall’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto Rilancio.
Possono avvalersi del contributo in parola le persone fisiche proprietarie o detentrici di un immobile oggetto degli interventi super agevolati, per i quali spetta la detrazione al 70%. L’ammontare del contributo è determinato in rapporto alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente. Il contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammesse per le quali è previsto un tetto massimo che ammonta a 96 mila euro.
Un decreto del Ministero dell’Economia dello scorso 6 agosto ha definito il perimetro della misura e le modalità di attribuzione.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento del 19 settembre 2024, ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande. I soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti, entro il 31 ottobre 2024, a presentare una istanza online, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il richiedente può agire in prima persona o può avvalersi di un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale. Il modello da utilizzare per la presentazione delle domande è quello approvato con il provvedimento del 18 settembre scorso.
In base alle informazioni contenute nella domanda l’Amministrazione finanziaria determinerà il contributo che sarà erogato sul conto corrente bancario o postale del soggetto richiedente.
Naturalmente prima dell’accredito saranno effettuate le verifiche del caso al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto delle istanze. Tra i controlli figura quello relativo al conto corrente sul quale erogare il bonifico che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente. Tale verifica è effettuata attraverso un servizio realizzato da PagoPa SpA.
Dopo il 31 ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate effettuerà la ripartizione dei fondi. Le risorse finanziarie a disposizione saranno ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei contributi richiesti. Le percentuali di ripartizione saranno comunicate con un provvedimento del Direttore delle Entrate entro il 30 novembre 2024.
In caso di contributo non spettante l’Agenzia delle Entrate agirà per il recupero dello stesso secondo quanto disposto dall’articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973.