Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Superbonus: i decreti del Mise completano la normativa di riferimento



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 dei due decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 dedicati ai Requisiti tecnici ed alle Asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cd Ecobonus), si completa il quadro normativo per l’applicazione della maxi detrazione fiscale al 110%. Ora si attende la conversione in legge del decreto Agosto che contiene delle novità per semplificare l’accesso al Superbonus, mentre dal 15 ottobre sarà possibile accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito d’imposta.

Il decreto sui Requisiti tecnici contiene i nuovi parametri e i massimali di spesa che dovranno essere rispettati da chi inizia i lavori a partire dal 7 ottobre 2020. I massimali di costo sono individuati per singola tipologia di intervento che beneficia dell’ecobonus, del bonus facciate o del Superbonus al 110%. Ci riferiamo agli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, di isolamento dell’involucro, di installazione dei collettori solari, di sostituzione degli impianti di climatizzazione, di installazione e messa in opera di ‘sistemi intelligenti’ che consentono la gestione automatica personalizzata degli impianti termici, compreso il loro controllo da remoto.

Per gli interventi con data di inizio precedente al 7 ottobre 2020 continueranno a trovare applicazione i requisiti, meno severi, previsti nei decreti del 2007 e del 2008. Naturalmente andrà comprovata la data di inizio lavori, magari con la documentazione che attesti il deposito in Comune della relazione tecnica.

Il provvedimento si compone di diversi allegati, da ‘A’ ad ‘I’. L’allegato ‘A’ precisa i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali; l’allegato ‘B’ individua, con una tabella di sintesi, i tipi di intervento, il riferimento normativo, la detrazione e la spesa massima ammissibile con la relativa percentuale di detrazione e il numero di anni per la ripartizione del bonus; l’allegato ‘C’ contiene una scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE); l’allegato ‘D’ riporta una scheda informativa; l’allegato ‘E’ i requisiti degli interventi di isolamento termico; l’allegato ‘F’ i requisiti delle pompe di calore; l’allegato ‘G’ i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa; l’allegato ‘H’ è dedicato ai collettori solari; l’allegato ‘I’ ai massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’allegato ‘A’.

Le spese sostenute per i lavori di messa in sicurezza statica rientranti nel sismabonus, detraibili al 110% o con le detrazioni ordinarie, sono fuori dai limiti di congruità. Ciò vale anche se gli interventi sono abbinati a lavori di riqualificazione energetica. Dunque, il decreto Requisiti non prevede massimali per il sismabonus.

È bene ricordare che il ‘prezzario’ dei lavori è al netto dell’Iva, delle prestazioni professionali e delle opere complementari per l’esecuzione degli interventi.

Il decreto sulle Asseverazioni è applicabile solo ai fini dell’ecobonus e del sismabonus previsti dal decreto Rilancio. Con questo provvedimento il legislatore pubblica la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti tra cui l’Enea e diventa operativa la procedura relativa alle verifiche e agli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione può riguardare i lavori terminati o uno stato di avanzamento delle opere nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

L’asseverazione deve attestare il rispetto dei requisiti indicati nel progetto e negli Attestati di prestazione energetiche (Ape) preliminari, nonché le caratteristiche dei materiali utilizzati nell’esecuzione degli interventi. Con l’asseverazione il tecnico abilitato attesta la conformità dei lavori sulla base dei requisiti tecnici indicati dal dm 6 agosto 2020 che sostituisce i decreti del 2007 e 2008, e la congruità delle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 rispetto ai massimali di spesa specifici per ogni intervento indicati nel decreto Requisiti. Significa, in sostanza, che le spese per tipologia di intervento dovranno essere uguali o inferiori ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai prezzi riportati nelle guide sui ‘prezzi informativi dell’edilizia’, edite da Dei. In assenza dei prezzari il tecnico potrà determinare i nuovi prezzi anche avvalendosi dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore, indicati nell’allegato I del decreto requisiti.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori il tecnico abilitato dovrà compilare l’asseverazione su requisiti e prezzi dei lavori che va trasmessa online all’Enea, avvalendosi della modulistica fornita dal Mise. All’Enea spetterà il compito di effettuare le verifiche a campione, su almeno il 5% delle asseverazioni ricevute. Tali verifiche riguarderanno i requisiti per l’accesso al Superbonus e la congruità degli interventi rispetto ai costi specifici fissati dal decreto Requisiti.

Al Ministero dello Sviluppo economico spetterà il compito di sanzionare le attestazioni risultate infedeli con una cifra che varia da 2mila a 15mila euro, e l’applicazione di sanzioni anche penali qualora il fatto costituisca reato. Il tecnico incaricato è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con massimale congruo che non deve essere inferiore a 500mila euro. Non sono valide le polizze assicurative stipulate con assicurazioni extracomunitarie o con società di assicurazione aventi sedi legali in un Paese non europeo o non aderente allo Spazio economico europeo (SEE).

Ugo Cacaci

30