Superbonus: in caso di errori nei crediti ceduti vanno riversati gli importi tramite mod. F24
02 ottobre 2023 – Ore 19: 15
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Sull’immobile di proprietà un soggetto riferisce di aver commissionato la realizzazione di lavori che beneficiano della detrazione fiscale del Superbonus. Gli interventi sono stati eseguiti e pagati nel 2022 ma nel marzo 2023, a lavori terminati, in sede di compilazione dell’asseverazione Enea emergono differenze tra gli importi comunicati all’Agenzia delle Entrate relativi al primo SAL (stato di avanzamento lavori) e già ceduti, e gli importi asseverati. Altre inesattezze interessano gli stessi importi asseverati nel settembre del 2022.
Prima di protocollare ad Enea l’asseverazione di fine lavori il tecnico asseveratore ha provveduto ad annullare la prima asseverazione del settembre 2022, sostituendola con una nuova, sempre relativa al primo SAL.
Naturalmente a seguito della correzione si è palesata una differenza tra i crediti oggetto delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, ceduti a terzi, ed i crediti realmente maturati. Dai calcoli emerge che i crediti non spettanti inerenti al primo SAL, crediti oggetto di cessione a terzi, sono stati quantificati in complessivi 17.935,00 euro.
Al fine di regolarizzare l’errore commesso l’istante chiede chiarimenti sulle modalità di restituzione del maggior importo dei crediti ceduti, vista l’impossibilità da parte dell’istituto di credito di annullare l’accettazione dei crediti e, quindi, di ridurre il plafond del credito compensabile in quanto le operazioni di cessione si sono concluse correttamente con l’erogazione dei crediti.
Il decreto legge Rilancio concede la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o, alternativamente, per la cessione del credito d’imposta a terzi, compresi banche e intermediari finanziari.
Rispetto all’interpello sottoposto rileva la norma che precisa come i crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Utilizzando il modello denominato ‘Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica’ si comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, che per quelli relativi alle parti comuni degli edifici.
Come è oramai noto i cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta in parola esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione citata e comunque non prima del 1°gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 440 del 28 settembre 2023, chiarisce cosa succede quando a fine lavori il cedente scopre di aver commesso degli errori nel credito ceduto, per la precisione, nella cessione del primo SAL.
Nel caso sottoposto il cessionario, ovvero la banca, è impossibilitata ad annullare l’accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette.
La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che in caso di errori di tipo sostanziali, ossia che incidono su elementi essenziali della detrazione, è consentito, su richiesta delle parti, procedere all’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti dalla comunicazione di prima cessione non corretta. L’annullamento determina la riduzione dell’importo rilevato del plafond di credito compensabile in capo al cessionario. La mancata, anche parziale, sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione spingerà l’Agenzia delle Entrate al recupero dell’importo, ma essendo estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra cedente e cessionario la stessa non può annullare le comunicazioni delle opzioni, sulla base di una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.
Al cedente spetta, pertanto, il compito di riversare le somme relative alla detrazioni indebitamente fruita con il modello F24. In questo caso è possibile disapplicare sanzioni e interessi se si riesce a provare che il credito ceduto non sia stato ancora compensato alla data di riversamento. In caso contrario, per rimuovere la violazione, si dovranno versare sanzioni e interessi seppur in misura ridotta grazie all’istituto del ravvedimento operoso.
Il cedente è chiamato dunque coordinarsi con il cessionario per sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente compensati. Se questo non è ancora avvenuto, il cedente dovrà attivarsi per impedirne l’utilizzo, comunicando all’Amministrazione finanziaria e al cessionario la non sussistenza, anche parziale, del credito ceduto.
Nel caso analizzato con l’interpello n. 440, sebbene l’istante manifesti che il credito non sia stato ancora compensato, lo stesso informa di non poter agire per correggere l’errore commesso in quanto il cessionario rifiuta di annullare l’accettazione del credito d’imposta.
Al cedente non resta che riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta al fine di ‘precostituire’ il credito a disposizione del cessionario. Per beneficiare dell’esimente sanzionatoria l’istante dovrà recuperare la prova che il cessionario, alla data del ‘riversamento’, non ha provveduto alla compensazione del suddetto credito.