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Superbonus – interventi finalizzati all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico – asseverazione tardiva



L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 127 del 24 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in merito ad un intervento di ristrutturazione edilizia posto in essere su un’unica unità immobiliare residenziale.
Il soggetto istante rende noto di aver presentato una SCIA Ordinaria in data 26 settembre 2019. L’Autorizzazione Sismica è datata 3 giugno 2020; venti giorni dopo, ad integrazione della predetta SCIA, è stata inviata l’asseverazione della classificazione sismica dello stabile.

Il proprietario dell’edificio intende ricavare dall’unica unità immobiliare di partenza tre unità immobiliari distinte ma con ingresso comune. Gli interventi edilizi dovranno consentire: il miglioramento di due classi delle prestazioni antisismiche dell’intero edificio; il miglioramento energetico mediante un intervento sull’involucro dell’intero stabile previa la coibentazione delle strutture opache, la sostituzione degli infissi e dell’impianto di riscaldamento esistente con tre distinti impianti separati funzionali alle tre unità immobiliari future.

Sono tre i quesiti sottoposti nell’interpello:

  1. Se l’intervento di miglioramento di due classi delle prestazioni antisismiche dell’intero edificio derivante dalla parziale demolizione e ricostruzione senza variazione di volume rientri nel sismabonus e se per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 si possa beneficiare del Superbonus al 110%;
  2. Se l’intervento relativo all’involucro dell’edificio rientra nel ‘bonus facciate’ o nell’ecobonus o se, infine, nella maxi-detrazione disciplinata dall’articolo 119 del decreto Rilancio;
  3. Se la sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale attualmente esistente con tre distinti impianti separati funzionali alle tre unità immobiliari future rientri tra gli interventi per i quali spetta l’ecobonus (art. 14 Dl n.63/2013) o il Superbonus al 110%.

L’Agenzia delle Entrate fa un excursus sulle detrazioni esistenti per gli interventi edilizi. Accanto a quelli finalizzati alla riqualificazione energetica (ecobonus) e al recupero del patrimonio edilizio, incluse le opere antisismiche (sismabonus) disciplinati dal Dl n. 63/2013, troviamo il Superbonus al 110% per le spese poste in essere dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Termine quest’ultimo prorogato al 30 giugno 2022 dalla legge di Bilancio 2021.

Come è oramai noto l’articolo 119 del decreto Rilancio distingue tra interventi ‘trainanti’ e interventi ‘trainati’. Nei primi, per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica, trovano posto l’installazione del cappotto termico sull’involucro dell’edificio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici anche abbinati ad impianti fotovoltaici. Tra i secondi rientrano, ad esempio, l’acquisto e la posa in opera di infissi.
La maxi detrazione al 110% si applica solo se gli interventi ‘trainati’ sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘trainanti’. Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico questi devono garantire il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe più alta. Ciò va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) pre e post-intervento.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus è bene tenere conto che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nel periodo di vigenza dell’agevolazione, mentre quelle per gli interventi trainati devono rispettare l’arco temporale di vigenza del bonus ed essere realizzati tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione delle opere trainanti.

Nell’ambito degli interventi ‘trainanti’ trovano posto anche quelli tesi alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici nonché di riduzione del rischio sismico (sismabonus). Ci riferiamo agli interventi realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

In merito all’intervento rappresentato dal soggetto istante riguardante le parti strutturali dell’intero edificio di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume dal quale deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, l’Amministrazione finanziaria osserva che, sulla base della documentazione allegata, l’asseverazione è stata trasmessa, prima dell’inizio dei lavori, ad integrazione della SCIA, presentata nove mesi prima. Per accedere alle detrazioni, però, l’art. 3 dm n. 58/2017 prevedeva che alla SCIA dovesse essere allegata l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio pre e post intervento. Dunque, un’asseverazione tardiva non consente di accedere alla detrazione.

Il predetto articolo 3 del decreto ministeriale è stato modificato nel 2020 da un decreto del Ministero delle Infrastrutture secondo il quale il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Tale disposizione trova applicazione per i titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020.

Ne deriva, pertanto, che, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, il proprietario dell’edificio non può accedere né al sismabonus né al Superbonus ma può fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir nella misura del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96 mila euro, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

Ai fini della determinazione dell’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione, occorre fare riferimento all’unica unità immobiliare censita al Catasto fabbricati prima degli interventi edilizi. Dunque gli interventi che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa non hanno rilevanza.

Con riferimento ai lavori sull’involucro dell’intero edificio e alla possibilità prospettata dal soggetto istante che l’intervento sulle strutture opache verticali ricada nel ‘bonus facciate’ mentre quello sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione degli infissi sull’ecobonus o, in alternativa, sul Superbonus, l’Agenzia delle Entrate osserva che la detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B è sovrapponibile agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro o a quelli di recupero del patrimonio edilizio (articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013). Il contribuente dovrà però avvalersi per le medesime spese di una sola delle predette agevolazioni. La stessa cosa vale per gli interventi trainanti del Superbonus.

Semplificando non è possibile fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, quando sull’edificio vengono effettuati interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili. L’interessato può beneficiare delle detrazioni previste per gli interventi posti in essere a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.

Nel caso oggetto di interpello il soggetto istante potrà scegliere, con riferimento ai lavori sull’involucro dell’edificio, l’agevolazione di cui avvalersi.

Come già anticipato, l’intervento che comporta l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso, chiede di considerare l’unità abitativa censita al Catasto prima dell’inizio dei lavori.
Per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente con tre distinti impianti per ciascuna delle unità immobiliari derivanti dal frazionamento dello stabile, l’Agenzia fa presente che sono agevolabili gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo. Tale principio si applica anche ai fini del Superbonus. Pertanto, nel caso di specie, le spese per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento non rientrano né tra quelle ammesse all’ecobonus né al Superbonus.

Ugo Cacaci