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Superbonus: per l’impianto fotovoltaico e i sistemi di accumulo il limite raddoppia a 96mila euro



Il decreto Rilancio, convertito nella legge n. 77/2020, agli articoli 119 e 121 ha introdotto una detrazione del 110%, per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, finalizzate ad interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e del consolidamento statico degli edifici. I costi possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali di pari importo, oppure gli interessati possono optare per lo sconto in fattura praticato dalla ditta che ha effettuato i lavori o per la cessione del credito a terzi, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ha dedicato all’argomento una corposa circolare, la n. 24/E dell’8 agosto 2020, con la quale ha fornito i primi chiarimenti in merito all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, agli interventi ‘trainanti’ e ‘trainati’, ai requisiti per l’accesso al Superbonus, agli adempimenti necessari per accedere alla maxi-detrazione, alla cumulabilità degli interventi e alle alternative alle detrazioni. Argomenti sui quali torneremo in altri approfondimenti.

In questo articolo concentriamo invece l’attenzione sulla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 28 settembre 2020 dedicata agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari. Il documento di prassi amministrativa supera quanto affermato in precedenza nella circolare n. 24/E/2020 sostenendo che per l’installazione di impianti solari fotovoltaici con successiva o contestuale installazione di sistemi di accumulo integrati è possibile fruire di un doppio limite di spesa ammontante a 48mila euro, autonomamente e distintamente riferito ai pannelli solari e ai sistema di accumulo. La circolare n. 24/E/2020, invece, prevedeva un unico limite complessivo nel senso che i costi per l’impianto fotovoltaico e per gli accumulatori beneficiavano della detrazione fino al limite di 48mila euro e, pertanto, la spesa eccedente non sarebbe rientrata nel Superbonus. Questo vincolo, tuttavia, non emerge nell’allegato 1 del decreto Asseverazioni del Ministero dello Sviluppo economico che ha chiarito come il limite di 48mila euro per l’impianto solare fotovoltaico va distinto da quello per i sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

Nella risoluzione n.60/E/2020 il soggetto istante elenca gli interventi da apportare sul condominio che vanno dalla riduzione del rischio sismico al restauro della facciata, dall’installazione di un cappotto termico alla sostituzione di finestre e portoni esterni, dal montaggio di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di pannelli fotovoltaici con sistemi di accumulo integrati, alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Inoltre, in ciascuna delle quattro unità immobiliari si provvederà a sostituire gli impianti di climatizzazione.

È bene prestare attenzione perché mentre l’installazione di pannelli solari termici costituisce un intervento di risparmio energetico, l’installazione di pannelli fotovoltaici beneficia del 110% in quanto richiamato dall’articolo 119 del decreto Rilancio che ha previsto un limite di spesa autonomo di 48mila euro per unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La detrazione al 110% è riconosciuta anche in caso di installazione di sistemi di accumulo alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Questo aveva indotto l’Amministrazione finanziaria a trattare nella circolare n. 24/E/2020 come unico limite complessivo i due interventi nel limite massimo di 48mila euro. La risoluzione n. 60/E/2020 dà invece una nuova interpretazione che va a vantaggio dei contribuenti e, in particolare, di chi effettua interventi finalizzati al risparmio energetico raddoppiando il limite a 96mila euro.

Ugo Cacaci

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