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Terminati i lavori di demolizione e ricostruzione è possibile destinare ad ‘abitazione principale’ l’unità immobiliare unifamiliare e beneficiare del Superbonus



11 luglio 2023 – Ore 08:00

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A condizione che l’immobile di proprietà oggetto dei lavori agevolabili sia adibito ad abitazione principale, terminati gli interventi descritti, l’istante potrà fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2023. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 377 del 10 luglio 2023.

Un soggetto riferisce di aver acquistato, fruendo dell’agevolazione ‘prima casa’, un immobile accatastato in categoria A/3 ma ‘parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamente crollati’, con ‘solo parte delle pareti esterne’ e, pertanto, inagibile. 

Fa presente di essere intenzionato ad effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione e di volersi avvalere, a tale fine, delle agevolazioni del Superbonus. 

L’istante informa di soddisfare, al momento, solo in parte le condizioni necessarie per fruire del Superbonus, in quanto risulta titolare del diritto di proprietà sull’unità immobiliare e di avere un reddito di riferimento non superiore al limite dei 15.000 euro. 

L’inagibilità dell’immobile gli impedisce, tuttavia, di stabilirvi la residenza che potrà avvenire solo al termine dei lavori. Chiede, dunque, se possa ugualmente beneficiare della maxi-detrazione dopo la conclusione degli interventi previsti.

Il decreto Rilancio convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 ha disciplinato la detrazione del 110% per gli interventi posti in essere dal 1°luglio 2020 finalizzati alla messa in sicurezza statica dell’edificio e/o all’efficienza energetica. Misure che si affiancano a disposizioni già vigenti come l’ecobonus e il sismabonus, disciplinate dal decreto legge n. 63/2013.

In materia di Superbonus il legislatore è più volte intervenuto con correzioni e modifiche. Ne costituiscono esempio il decreto Aiuti-quater, la legge di Bilancio 2023 e il decreto-legge n.11/2023 meglio noto, quest’ultimo, come decreto blocca cessioni e sconto in fattura. 

Il decreto legge Aiuti-quater ha stabilito che per gli interventi avviati dalle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2023 su unità immobiliari, il Superbonus scende dal 110 al 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro.

In merito al requisito della destinazione dell’unità immobiliare a ‘prima casa’ l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E/2023, ha chiarito che qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi. 

Questo significa che l’interessato potrà fruire del Superbonus al 90% delle spese sostenute nell’intero anno 2023, a patto che l’immobile di proprietà oggetto dei lavori agevolabili sia adibito a ‘prima casa’ al termine degli interventi medesimi.