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Trattamento fiscale degli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi percepiti da soggetti non residenti



L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 109 del 15 febbraio 2021, soddisfa un quesito formulato da una signora residente nel Regno Unito e iscritta all’Aire dal 30 aprile 2016. La stessa è titolare di buoni fruttiferi postali decennali indicizzati all’inflazione, sottoscritti nel 2012 quando era residente in Italia.
Chiede se, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità in Italia per interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, debba valere la residenza fiscale dell’intestatario al momento della riscossione o quella al momento dell’emissione dei titoli.

L’Agenzia ricorda che la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Regno Unito attribuisce potestà impositiva ad entrambi gli Stati contraenti. In questo modo risolve il problema dell’eventuale doppia imposizione attraverso il meccanismo del credito d’imposta riconosciuto dallo Stato di residenza.
L’articolo 23 del Tuir disciplina l’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei non residenti. Si considerano prodotti in Italia ‘ i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali’.

Gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%. Sono invece esenti quelli percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia in Stati inclusi nella ‘white list’ cui figura il Regno Unito.

Tuttavia, in base al Regolamento recante modalità applicative dell’imposta sostitutiva di cui al Decreto legislativo 1 aprile 1996 n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio ‘il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall’emissione del titolo’. Inoltre, al ‘buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale’.

Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Poste italiane S.p.A. acquisisce l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi sui buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese c.d. ‘white list’. Tale attestazione può essere acquisita anche all’atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che la condizione di essere residente in un Paese ‘white list’ non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.

Alla luce della norma e del regolamento, Poste Italiane S.p.A. applicherà l’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi in oggetto, in quanto il soggetto istante, al momento dell’emissione di tali titoli, era residente in Italia.

Risulta inconferente, inoltre, il richiamo operato dall’interpellante al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 45 del Tuir in quanto lo stesso è volto a stabilire il soggetto che realizza il reddito di capitale in caso di titoli trasferibili.

Ugo Cacaci

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