Vanno assoggettati a tassazione i rimborsi per le ricariche delle auto elettriche dei dipendenti
04 settembre 2023 – Ora 19:00
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Una società che dispone di una flotta aziendale di circa 230 autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti è intenzionata a rinnovare il parco auto con nuovi mezzi elettrici ed ibridi.
L’azienda vorrebbe riconoscere ai propri dipendenti il rimborso delle spese sostenute per le ricariche dei mezzi elettrici effettuate presso le proprie abitazioni. A tal fine informa che ‘non sarà previsto un importo massimo di rimborso al dipendente assegnatario di auto elettrica o ibrida e che la spesa rimborsabile sarà determinata sulla base del prezzo medio comunicato da Arera e dei consumi effettivi’.
Ciascun dipendente avrà due tessere attraverso le quali l’azienda potrà monitorare i chilometri percorsi per esigenze personali e per lavoro, oltre che i rispettivi consumi energetici per le ricariche effettuate. La società corrisponderà i rimborsi sulla base dei chilometri sostenuti per esigenze di lavoro e solo per i dirigenti sarà corrisposto un indennizzo per l’intera ricarica senza distinzione tra uso privato e uso lavorativo.
Ciascun dipendente avrà la possibilità di scegliere autonomamente il gestore del servizio di energia elettrica e la società si assumerà i costi relativi all’eventuale upgrade dei KW richiesti per l’adeguamento dell’utenza domestica all’esigenza di ricarica dell’auto aziendale.
Naturalmente il dipendente dovrà dotarsi, presso la propria abitazione, di una wallbox in grado di contabilizzare il prelievo di energia destinato al mezzo. In alternativa dovrà documentare, con cadenza mensile, la lettura di un contatore finalizzato a scomputare i consumi dell’utenza domestica.
La società sosterrà le spese di installazione delle colonnine elettriche e di quelle per la manutenzione ordinaria ma non gli eventuali costi per interventi straordinari che graveranno sul dipendente.
Con questa istanza di interpello l’Istante vuole sapere se detti rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria di cui all’articolo 51, comma 4, lett. a) del Tuir.
Sono imponibili e quindi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche i servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Per la valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati si fa riferimento all’articolo 51, comma 3 del Tuir il quale individua anche specifiche deroghe al principio di onnicomprensività ovvero al principio in base al quale sia gli emolumenti in denaro che i valori corrispondenti a beni e/o servizi offerti sono redditi imponibili. Dunque, esistono componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile.
In merito al regime fiscale degli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la norma prevede un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in deroga al criterio di tassazione dei ‘fringe benefit’.
Al fine di incentivare l’utilizzo di auto green la manovra 2020 ha disposto che per i mezzi di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 per chilometro (g/Km di CO2), concessi in uso promiscuo, si assume il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Se i valori di emissione dei mezzi sono superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% per l’anno 2021.
Ai fini dell’imponibilità il legislatore ha previsto un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti e più alto per quelli con emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km.
Nella circolare n. 326/1997 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione forfettaria, che prescinde da una valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza realmente effettuata. Non rileva, pertanto, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o parte degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Sempre la circolare in parola ha chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire altri beni o servizi da valutare al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
L’installazione delle colonnine di ricarica ed eventualmente del contatore effettuata presso l’abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Il consumo di energia non rientra tra i beni e i servizi forniti dal datore ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
L’Amministrazione finanziaria evidenzia che di solito le somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per praticità. Si pensi, ad esempio, all’acquisto della carta da fotocopie o alle pile per le calcolatrici.
Pertanto, si ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli costituiscano reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.