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Via libera al bonus del decreto Rilancio per la società conferitaria che prosegue l’attività a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale



L’Agenzia delle Entrate ha dedicato ai contributi a fondo perduto Covid-19 del decreto Rilancio la risposta n. 589 del 15 dicembre 2020 . A presentare l’istanza di interpello è stata una società che chiedeva chiarimenti in merito alla fruizione dei ristori nel caso di una operazione di riorganizzazione avvenuta in data successiva al 30 aprile 2020.

La società istante conferitaria dichiarava di essere stata costituita nel 2020 a seguito di trasformazione progressiva omogenea dell’impresa familiare. In sede di integrazione documentale la stessa ha rappresentato che, nel 2020, la conferente ditta individuale, iscritta alla Camera di commercio, procedeva alla compilazione dell’istanza e la piattaforma ne bloccava il proseguimento in quanto risultava cessata la partita Iva al momento della richiesta. Questo corrispondeva alla realtà in quanto, come richiesto dalla Camera di commercio, per iscrivere la Srl all’albo artigiani e per aprire la partita Iva della conferitaria, era necessario procedere alla chiusura della ditta individuale.
Nella stessa data, vista l’impossibilità di definire il rimborso a fondo perduto da parte della ditta individuale conferente, si procedeva a presentare istanza da parte della Srl conferitaria, ma anche in questo caso la richiesta veniva bloccata perché risultava all’Agenzia che la partita Iva era stata aperta dopo il 30 aprile 2020. Successivamente per verificare se la piattaforma intendeva per continuità societaria la soluzione ‘continuità dell’attività da parte degli eredi del de cuius’, l’istanza non veniva inviata in quanto leggendo le istruzioni non si riteneva che la fattispecie fosse adeguata all’operazione di riorganizzazione aziendale, e per evitare dichiarazioni false e mendaci, ha proceduto a tutelare i propri interessi mediante istanza di interpello.
Come anticipato l’interpellante chiede chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto nel caso di una operazione di riorganizzazione avvenuta successivamente alla data del 30 aprile 2020.

L’Agenzia delle Entrate analizza preliminarmente l’articolo 25 del decreto legge Rilancio che disciplina la fruizione del contributo a fondo perduto da parte dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica ‘Covid-19’. Ci riferiamo ad esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. Per accedere agli aiuti ‘Covid-19’ è necessario che nel 2019 l’ammontare dei ricavi derivante dall’esercizio dell’attività non sia superiore a 5 milioni di euro e che l’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato/corrispettivi di aprile 2019. L’Amministrazione ricorda, inoltre che il contributo a fondo perduto non spetta se l’attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Con la circolare n. 22/E/2020 l’Agenzia ha inoltre chiarito che ‘Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita’.

Nel caso di specie la società ha iniziato la propria attività nel 2020, proseguendo la precedente attività svolta in qualità di conferitaria e, pertanto, ai fini del ristoro richiesto, non si è in presenza di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020.
Ciò detto, il parere reso in sede di interpello ordinario, stante la natura consultiva dell’attività svolta dall’Amministrazione, ha carattere non vincolante per il contribuente, pertanto la presentazione dell’interpello non determina alcun effetto sugli originari termini di presentazione dell’istanza di accesso al contributo ‘Covid-19’.

L’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto per fruire del contributo a fondo perduto dopo la scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari. Resta fermo che l’istante:

  • determina la soglia di accesso al contributo a fondo perduto facendo riferimento all’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda conferita;
  • per il calcolo della riduzione del fatturato deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda conferita.

Ugo Cacaci