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Via libera al ‘bonus facciate’ per gli edifici parzialmente visibili dalla strada



La legge di Bilancio 2020 ha introdotto il ‘bonus facciate’ che prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi di restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A e B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

I lavori di ripristino o recupero devono riguardare le strutture opache di facciate, balconi, ornamenti e fregi di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Come chiarito dalla circolare n. 2/E/2020 sono ammessi al bonus gli interventi sull’involucro ‘esterno visibile dell’edificio’ ossia sulla parte anteriore, frontale e principale dello stesso e sugli altri lati dello stabile (in sostanza l’intero perimetro esterno).

Sono agevolabili gli interventi di mera pulitura e tinteggiatura delle strutture opache verticali come pure i lavori di rinnovo e ripristino di intonaci, balconi, ornamenti e fregi che comprendono anche le grondaie, i pluviali, i parapetti, i cornicioni e gli impianti che insistono sulla facciata. La detrazione spetta pure per gli interventi sulle facciate influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Non rientrano nel bonus in argomento, invece, i lavori posti in essere sulle facciate interne dell’edificio come pure gli interventi su superfici confinanti con chiostri, cavedi, cortili e spazi interni, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Per fruire dell’agevolazione le opere devono essere visibili dalla strada, anche parzialmente. Scopo della norma è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, alla conservazione degli stabili nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 59 all’istanza di interpello, rassicura un condomino che chiedeva se i lavori di ripristino dell’intonaco e dei frontalini del proprio condominio, composto da cinque piani fuori terra, visibili per tre lati dalla strada pubblica, e un piano terra non visibile, potessero ugualmente beneficiare dell’agevolazione. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che, fermo restando la presenza di tutti i requisiti di legge previsti per l’agevolazione in commento, si ha diritto al bonus anche se gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio siano solo parzialmente visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il decreto Rilancio, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha stabilito che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare, in luogo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto anticipato dall’impresa che ha effettuato i lavori e da quest’ultima recuperato sotto forma di credito d’imposta, o per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Ugo Cacaci

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