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Via libera al ‘bonus facciate’ sostenuto da un unico condomino



21 luglio 2021 – ore 18:30
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Con la risposta n. 499 del 21 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al bonus facciate.

Ci riferiamo ai benefici previsti dalla legge di Bilancio 2020 che prevedono una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.

Il soggetto istante vorrebbe eseguire gli interventi sulla facciata dello stabile accollandosi interamente le spese del mini-condominio composto da tre unità immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la predetta detrazione interessa tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui gli stessi siano titolari.
Chiarimenti in merito al bonus facciate sono stati forniti, in ogni modo, con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020.

In merito agli interventi sulle parti comuni del condominio trova applicazione il criterio legale di ripartizione delle spese ai sensi dell’articolo 1123 del Codice civile secondo il quale le stesse devono essere deliberate dalla maggioranza dell’assemblea condominiale e sostenute in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino.

In ogni caso è possibile avvalersi della detrazione fiscale anche utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali. A tal fine è necessario che l’assemblea autorizzi l’esecuzione dei lavori e all’unanimità acconsenta al soggetto interessato di accollarsi le relative spese.

È quanto si verifica nel caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria. Essendo il condominio composto da un numero di condomini non superiori ad otto, non è necessaria la nomina dell’amministratore come pure l’apertura di un conto corrente intestato al condominio né di un codice fiscale. In questi casi, ai fini della fruizione delle agevolazioni, sarà possibile utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti.

Dunque l’istante può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate del condominio e beneficiare dell’agevolazione fiscale, ma dovrà avvalersi di una delibera condominiale che all’unanimità conceda l’autorizzazione ai lavori e preveda che gli interventi di rifacimento delle facciate siano sostenuti interamente dal soggetto interessato.

Ugo Cacaci